Le novità nel modello IVA 2018 non incidono sulla determinazione del reato
Alla data di domani, 16 marzo, termine per il versamento, senza maggiorazioni, del saldo emergente dalla dichiarazione riferita al 2017, i soggetti passivi avranno verosimilmente redatto, almeno in bozza, il modello dichiarativo, al fine di definire le c.d. “operazioni di chiusura” (si veda “Primo appuntamento con il saldo IVA per il 2017” del 7 marzo 2018).
Il modello IVA 2018, riferito all’anno 2017, come noto, ha portato con sé alcune importanti modifiche, tra le quali spicca sicuramente il nuovo rigo VL30, il cui meccanismo di funzionamento risulta del tutto nuovo e la cui logica sembra ispirata dall’introduzione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Nel modello dichiarativo dello scorso anno, il soggetto passivo, una volta compilata la sezione 1 del quadro VL con indicazione dell’imposta a debito e di quella detraibile, e tenuto conto del credito dell’anno precedente, così come risultante dalla sezione 2, procedeva alla determinazione del totale IVA dovuta o a credito, nella sezione 3, scomputando, fra l’altro, i versamenti risultanti dalle liquidazioni periodiche, quelli originati da ravvedimento, quelli eventualmente dovuti a titolo di interessi trimestrali, nonché l’acconto.
Così, ad esempio, per i soggetti “mensili” che non avessero dovuto procedere a effettuare le già citate rettifiche “di chiusura” (ad es. il pro-rata), e che avessero correttamente versato l’imposta dovuta, il rigo VL 38 sarebbe stato pari a zero. Il totale dell’imposta dovuta o a credito era, quindi, direttamente “influenzato” dall’imposta effettivamente versata dal contribuente.
Il modello IVA 2018, come detto, si presenta con il nuovo rigo VL 30, che sostituisce il precedente VL 29, e richiede una modalità di compilazione fondata su una logica del tutto differente. I campi presenti sono tre: nel secondo si indica l’ammontare dell’IVA periodica complessivamente dovuta, nel terzo l’ammontare dei versamenti effettuati e nel primo il maggiore dei due.
Ciò significa che se, ad esempio, un soggetto passivo avesse versato solo parzialmente l’IVA dovuta, nel rigo VL 30 dovrebbe essere comunque indicata l’imposta a debito, in quanto maggiore rispetto a quella versata.
Ipotizzando situazioni di particolare gravità, come quella nella quale, a fronte di un’imposta periodica dovuta pari a 500.000 euro, il soggetto passivo abbia versato soltanto 200.000 euro, nel modello IVA 2017, ferme restando le altre condizioni, il rigo riferito al totale dell’imposta dovuta sarebbe stato pari a 300.000, mentre, nel modello IVA 2018, il rigo riporterà un valore pari a zero (nel VL 30, infatti, nel campo 1 si indicherà 500.000, ovvero il più alto fra l’IVA periodica dovuta e quella versata; di contro, nel VL 29 dello scorso anno sarebbe stata inserita soltanto l’IVA effettivamente versata, pari, nel caso di specie, a 200.000 euro).
Malgrado la sostanziale differenza nella compilazione del quadro, si può ritenere che nulla cambi ai fini della valutazione della sussistenza del reato di omesso versamento dell’imposta di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000. La norma dispone infatti che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
La nuova compilazione del quadro VL non pregiudica la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di potere comunque individuare le situazioni di carente versamento. Quand’anche, infatti, dalla dichiarazione non risultasse IVA dovuta, nonostante gli omessi versamenti, tale ultima informazione potrebbe essere ricavata, ad esempio, sulla base della differenza fra il campo 2, che riporta l’IVA che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare e il campo 3 che evidenzia l’imposta che risulta essere stata poi effettivamente versata.
Si aggiunga inoltre che l’Agenzia delle Entrate, grazie alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, monitorerà, in ogni caso, con maggiore tempestività, gli omessi versamenti, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte del soggetto passivo (salvo, comunque, il termine “lungo” previsto dal citato art. 10-ter per la rilevanza penale dell’omissione).
Resta il fatto che, mentre nella dichiarazione annuale IVA 2017 l’importo dell’omesso versamento che poteva dare origine al reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, risultava essere immediatamente evidente dalla lettura del rigo VL 38, il reperimento del medesimo dato nel modello dichiarativo attuale potrebbe risultare, indubbiamente, più complicato.