Dalla Corte dei Conti le linee programmatiche su controlli e analisi nel 2018 per la Sezione Autonomie e le Sezioni regionali di controllo
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno adottato il documento dei controlli e delle analisi per il 2018 ex art. 5, comma 1 del regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo.
Si tratta di linee programmatiche che definiscono criteri di riferimento per l’attività, tra l’altro, della Sezione Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo.
Per la Sezione Autonomie il focus viene indirizzato sul ventaglio dei controlli interni ex art. 147 del TUEL, come ampliato dal DL 174/2012: la lettura dei controlli sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi erogati andrà integrata con i dati rinvenienti dai bilanci consolidati, così da pervenire a una visione unitaria e complessiva della gestione tale da verificare il grado di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di responsabilizzazione dell’intera organizzazione dell’ente locale.
Non va dimenticato, del resto, che la Sezione Autonomie detta – ex art. 148 del TUEL – le linee guida per la predisposizione del referto sui controlli interni che l’ente locale deve elaborare e trasmettere annualmente alla sezione regionale competente affinché questa possa verificare il funzionamento dei controlli ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio.
La centralità del bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” (obbligatorio, a partire dal 30 settembre 2017, anche per tutti gli enti con popolazione superiore a 5 mila abitanti) viene poi ribadita nel definire i criteri di riferimento per le Sezioni regionali di controllo, chiamate a verificare le ricadute delle modifiche apportate dal DM 11 agosto 2017 al principio contabile che, per l’effetto, dall’esercizio 2018 esclude dal perimetro di consolidamento gli organismi che incidono per meno del 3% su totale dell’attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici.
Sempre le Sezioni regionali di controllo sono invitate ad approfondire le verifiche sugli enti che versino in situazione di deficitarietà strutturale o che abbiano in corso di attuazione piani di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. “pre-dissesto”).
Il tema degli enti locali “in crisi” è del resto di grande attualità, visto il numero crescente di Comuni che presentano in bilancio fattori di squilibrio tali da compromettere la capacità di assolvere alle funzioni e di garantire i servizi indispensabili o ancora a far fronte a obbligazioni passive con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento.
La magistratura contabile riveste quindi un ruolo-chiave, posto che – ex art. 243-quater del TUEL – nella fase di pre-dissesto la sezione regionale della Corte dei Conti svolge un’attività istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario predisposto dall’ente e, poi, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, oltre naturalmente a vigilare sulla relativa esecuzione (in caso di approvazione).
Non ultimo, il documento delle Sezioni riunite pone l’accento sul monitoraggio in ordine alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie stabilito dall’art. 24 del DLgs. 175/2016.
La norma, infatti, prescrive l’invio del provvedimento di ricognizione – che andava adottato entro il 30 settembre 2017 – alla competente sezione regionale della Corte, tenuta a verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo in questione: quindi, che l’amministrazione pubblica abbia motivatamente individuato le partecipazioni societarie non più ammissibili alla luce di quanto previsto agli artt. 4 e 20 dello stesso DLgs. 175/2016, così come i conseguenti provvedimenti per la relativa alienazione, razionalizzazione, fusione, soppressione. Ovviamente, la Corte dovrà vigilare pure sul grado di attuazione delle misure di razionalizzazione.
Il documento delle Sezioni riunite sottolinea, più in generale, l’importanza centrale della verifica riferita alle principali scelte organizzative e gestionali inerenti le società partecipate da amministrazioni pubbliche, al fine di pervenire a valutazioni ancor più calibrate in ordine al fenomeno delle esternalizzazioni e alle ripercussioni sugli equilibri degli enti soci.
In tale ottica, assume rilievo la previsione che impone all’amministrazione pubblica di inviare alla Corte dei Conti l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione di partecipazione societaria diretta o indiretta (art. 5, comma 3): l’atto infatti deve motivare analiticamente perché la partecipazione è necessaria alle finalità istituzionali, deve evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano l’opzione societaria anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.