Anche a fronte della non punibilità delle persone fisiche, resta al giudice un potere/dovere di accertamento dell’illecito ex DLgs. 231/2001
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità – prevista dall’art. 131-bis c.p. – al soggetto, persona fisica, che ha commesso il reato non esclude la possibile responsabilità dell’ente ai sensi del DLgs. 231/2001.
Quest’affermazione viene fatta propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9072 depositata ieri, che accoglie un orientamento tutt’altro che pacifico sorto all’indomani dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 131-bis c.p.
Tale norma ha stabilito che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Da subito la dottrina ha evidenziato il mancato richiamo espresso di tale norma in materia di responsabilità delle persone giuridiche e ci si è domandati, in proposito, quale fosse il rapporto tra la non punibilità dell’autore materiale del reato e il procedimento nei confronti dell’ente nel cui interesse o vantaggio l’illecito è stato commesso.
Effettivamente, numerosi reati-presupposto per la responsabilità dell’ente rientrano nei limiti edittaliprevisti dall’art. 131-bis c.p. (fino a cinque anni di reclusione): si pensi a tutti i reati societari (tranne l’ipotesi delle false comunicazioni sociali nelle società quotate); alla corruzione per l’esercizio della funzione; alla truffa in danno di ente pubblico; all’induzione indebita a dare utilità (con riguardo alla pena prevista per il soggetto indotto); all’accesso abusivo a un sistema informatico (non aggravato); alla contraffazione di marchi e brevetti; alla frode in commercio; alle violazioni del diritto d’autore; ad alcuni reati ambientali; all’impiego di stranieri irregolari.
Il dibattito si incentra sul principio di autonomia della responsabilità degli enti sancito dall’art. 8 del DLgs. 231/2001, ai sensi del quale l’estinzione del reato (salvo che per amnistia) implica la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell’ente.
Tale disposizione viene generalmente interpretata nel senso che l’accertamento della responsabilità della persona giuridica non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Cass. n. 21192/2013).
Il giudice di merito – nel caso affrontato dalla sentenza in commento – aveva dichiarato l’assenza di responsabilità di una sas per un reato ambientale a fronte della particolare tenuità del fatto commesso dagli autori e la conseguente insussistenza dell’illecito “amministrativo” previsto dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.
Secondo la Cassazione, tuttavia, la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio, non coinvolge il reato. La non punibilità, infatti, deriva da un’affermazione di responsabilità a cui non segue una condanna, ma che non può completamente equipararsi a un’assoluzione. I giudici citano così la definizione di “cripto-condanna”, sulla cui ammissibilità nel nostro ordinamento, tuttavia, si potrebbe quantomeno discutere.
A supporto di tali affermazioni si evidenzia il fatto che la sentenza che dichiara la particolare tenuità deve comunque essere iscritta nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato (quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nel giudizio civile e amministrativo ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p.
Nessun effetto di giudicato – in mancanza di espressa previsione normativa – può invece avere nel procedimento ex DLgs. 231/2001.
Da ciò consegue – secondo la Cassazione – che, in presenza di una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità dell’ente nel cui interesse e vantaggio è stata tenuta la condotta.
Tale accertamento richiede un’opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non potendosi utilizzare automaticamente – né in senso favorevole alla persona giuridica né in senso sfavorevole – la decisione ex art. 131-bis c.p. pronunciata nei confronti della persona fisica.
Può essere utile ricordare – stante il fatto che il procedimento in esame si è concluso con il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame – che, comunque, la declaratoria di non punibilità ottenuta dalla persona fisica potrebbe rilevare come circostanza attenuante della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12del DLgs. 231/2001.