Fanno eccezione le sole rettifiche derivanti da correzione di errori o cambiamenti di principi contabili
Gli emendamenti apportati dall’Organismo italiano di contabilità ai principi contabili nazionali, pubblicati lo scorso 29 dicembre 2017, chiariscono le modalità di classificazione delle rettifiche dei ricavi di vendita, le quali, salvo il caso di correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, devono essere portate a riduzione della voce “A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Conto economico.
A commento di tale voce, il documento OIC 12 nella versione rilasciata nel 2016 stabiliva che “le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi … dell’OIC 29”.
Dalla lettura del principio contabile poteva, quindi, dedursi che le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio dovevano essere rilevate in riduzione dei ricavi, mentre non veniva esplicitata la classificazione delle rettifiche relative a ricavi di precedenti esercizi non derivanti da correzione di errori o cambiamenti di principi contabili, ma da normali operazioni di gestione, quali i resi su vendite, gli sconti, gli abbuoni e i premi.
L’OIC ha, quindi, emendato il paragrafo riportato, che, nella nuova formulazione, stabilisce che “le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi … dell’OIC 29”.
Come evidenziato nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, per effetto della modifica, viene chiarito che “tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell’esercizio (ma anche quelle relative a ricavi di esercizi precedenti, ndr), sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili”.
In sostanza, le rettifiche dei ricavi di vendita (non derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili) devono essere portate a riduzione della voce “A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
Come evidenziato in dottrina, viene, per contro, esclusa l’ipotesi alternativa di rilevare i componenti di reddito in esame tra i costi.
Ancorché l’emendamento sia stato apportato soltanto in riferimento alla voce A.1 del Conto economico, sembra corretto riferire il chiarimento anche a componenti di reddito rilevate in altre voci di bilancio.
Ad esempio, in caso di ricavi da rilevare nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico, sembrerebbe corretto rilevare nella medesima voce le eventuali rettifiche (ben inteso, non riconducibili a correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili) sia di competenza dell’esercizio, che relative ad esercizi precedenti.
Analogo principio dovrebbe potersi applicare in relazione ai costi, le cui rettifiche dovrebbero, quindi, essere portate a riduzione della medesima voce in cui gli oneri sono stati originariamente rilevati.
Quanto alla decorrenza, l’emendamento si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dell’emendamento sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.