La dichiarazione può essere assolutamente fedele anche se il contribuente non ha presentato o ha presentato in modo irregolare la comunicazione
Da quest’anno (dichiarazione IVA 2018, relativa all’anno 2017), il quadro VH va compilato solo se il contribuente intende sanare eventuali omissioni o irregolarità commesse nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche.
In tal caso, la compilazione del quadro VH ha un effetto sostitutivo della comunicazione, quindi il ravvedimento operoso sulla comunicazione avviene pagando la sanzione ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97 ridotta unitamente alla compilazione del predetto quadro VH, senza che sia necessario ripresentare (o presentare) la comunicazione delle liquidazioni.
Ciò si evince in modo chiaro sia dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 luglio 2017, sia dalle istruzioni alla compilazione del modello IVA 2018.
Nella risoluzione, in merito all’obbligo comunicativo, si afferma opportunamente: trattasi, infatti, di “un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso”.
Vi è però un passo della risoluzione che potrebbe essere foriero di equivoci.
Le Entrate, dopo aver specificato che gli errori sulla comunicazione possono essere ravveduti, e che ciò può avvenire tramite compilazione del quadro VH, affermano: “se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento”.
Mediante una lettura del passo riportato non coerente con il sistema sanzionatorio vigente, si potrebbe essere indotti ad asserire che, se la comunicazione delle liquidazioni (omessa o errata) non viene sanata (omettendo di compilare il VH o non ripresentando la comunicazione), la dichiarazione IVA è necessariamente infedele, integrando la violazione dell’art. 5 del DLgs. 471/97.
Così non può essere, siccome il contribuente ben può presentare una dichiarazione fedele ma, nel contempo, non aver presentato o aver presentato in modo irregolare la comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Appare naturale che, nella fattispecie descritta, alcuna violazione dichiarativa ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 può ritenersi commessa, rimanendo nel contempo ferma la sanzione per la comunicazione delle liquidazioni ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97.
La violazione di dichiarazione infedele ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 è indipendente rispetto alle violazioni relative ai vari obblighi comunicativi previsti dall’ordinamento, con particolare riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010) e delle liquidazioni IVA (art. 21-bis del DL 78/2010).
Quindi:
– ove il contribuente intenda sanare l’irregolare od omessa comunicazione della liquidazione, lo può fare in dichiarazione, compilando il quadro VH unitamente al versamento delle sanzioni ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97 ridotte;
– ove il contribuente non intenda sanare l’irregolare od omessa comunicazione della liquidazione, si accolla il rischio di un atto di contestazione della sanzione ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, suscettibile peraltro di definizione agevolata;
– ove il contribuente, oltre a non sanare l’irregolare od omessa comunicazione della liquidazione, presenti anche una dichiarazione infedele, si accolla il rischio di un atto di contestazione della sanzione ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97 nonché di un vero e proprio accertamento.