Per l’OIC 21, in caso di acquisti con pagamento differito, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito attualizzato

L’Organismo italiano di contabilità ha modificato, nell’ambito degli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati lo scorso 29 dicembre 2017, il documento OIC 21, stabilendo che, in caso di acquisto di partecipazioni, così come già previsto in relazione ai beni che costituiscono rimanenze e alle immobilizzazioni, si applicano, al ricorrere dei presupposti, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

I documenti OIC 13, OIC 16 e OIC 24 nella versione rilasciata nel 2016 richiedevano, in caso di “pagamento … differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili”, l’iscrizione in bilancio dei beni, dei cespiti e delle immobilizzazioni immateriali al valore corrispondente al debitodeterminato ai sensi dell’OIC 19.

In sostanza, per i bilanci in forma ordinaria, il debito correlato all’acquisto di un bene deve, al ricorrere delle condizioni previste dal richiamato principio contabile e sempre che gli effetti siano rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 comma 4 c.c.), essere attualizzato ex art. 2426 comma 1 n. 8 c.c., ai sensi del quale “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

In estrema sintesi, si ricorda che, secondo quanto previsto dal documento OIC 19:
– in sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato (cioè il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili);
– qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri;
– la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a Conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Con specifico riferimento alle immobilizzazioni materiali, in dottrina è stato evidenziato che, per effetto dell’attualizzazione del debito, il bene acquisito non risulta più iscritto in contabilità ad un valore corrispondente al costo storico (bensì ad un valore inferiore).
Per completezza di argomento, si ricorda che l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni, mentre sono esonerate dall’adozione del metodo in esame le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese.

Tanto premesso, il documento OIC 21 nella versione rilasciata nel 2016 non prevedeva espressamente la fattispecie dell’acquisto con pagamento differito in riferimento alle partecipazioni.
Tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili OIC 13, OIC 16 e OIC 24 e non ravvisando la necessità di un trattamento contabile differente per le partecipazioni, l’OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato.

L’OIC ha, quindi, modificato il documento OIC 21, inserendo il § 21A, in base al quale, “nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 … più gli oneri accessori”.
In sostanza, anche in caso di acquisto di partecipazioni, si applicano, al ricorrere dei presupposti, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Al valore di iscrizione della partecipazione così determinato devono, poi, essere sommati i relativi oneri accessori.
In conseguenza dell’emendamento al documento OIC 21, sono stati poi modificati i documenti OIC 13, OIC 16 e OIC 24, relativi a rimanenze e immobilizzazioni materiali e immateriali, utilizzando la formulazione “differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato”, considerata tecnicamente più corretta, e includendo gli “oneri accessori” nel determinare il valore di iscrizione del bene.

Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.