Secondo Assonime ogni categoria di operazioni va esaminata distintamente

Un’interpretazione letterale del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 consente di affermare che, ai fini della verifica del superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi INTRASTAT con periodicità mensile o trimestrale, il controllo debba essere effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni. Come si legge nel provvedimento, esse “operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni” (si veda “Soglie INTRASTAT distinte per acquisti e cessioni” del 5 febbraio 2018).

Sull’argomento si è pronunciata Assonime, con circolare n. 6 del 16 febbraio 2018, emanata ieri.
Pur sollecitando un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria sul punto, Assonime sostiene che il criterio riguardi sia le nuove soglie, riferite agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti, sia quelle già previste per la determinazione della periodicità degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi.

Non dovrebbe, quindi, più ritenersi valida l’interpretazione fornita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2010 rispetto all’art. 2 del DM 22 febbraio 2010, secondo cui il superamento delle soglie doveva essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti, dall’altro.
Secondo la circolare n. 14/2010, infatti, il superamento di una sola categoria (es. cessioni di beni) determinava l’obbligo di presentazione mensile anche per i servizi resi.

Il riferimento alle “altre tre categorie” consentirebbe di poter affermare che se, ad esempio, si fosse superata la soglia di 50.000 euro trimestrali per le cessioni di beni, ma non fossero state oltrepassate le soglie riferite alle altre tre categorie, il soggetto passivo dovrebbe presentare mensilmente gli elenchi INTRA-1 bis mensili (cessioni di beni), mentre continuerebbe a presentare trimestralmente gli elenchi INTRA-1 quater (servizi resi) e, in via facoltativa considerate le attuali semplificazioni, gli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater.

In merito alle altre novità che hanno riguardato gli elenchi INTRASTAT, Assonime sottolinea come, con il provvedimento n. 194409/2017, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane abbiano confermato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni rese, che, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 50 comma 6 del DL 331/1993, si sarebbero potuti considerare eliminati. Tale obbligo discende peraltro dalle disposizioni contenute nell’art. 262 comma 1 lett. c) della direttiva 2006/112/CE: una sua abolizione sarebbe risultata in aperto contrasto con la normativa dell’Unione Europea.

Nella circolare n. 6/2018, Assonime, ricorda inoltre che, come si può evincere anche dalla lettura delle istruzioni diffuse con determinazione Agenzia delle Dogane n. 13799 dell’8 febbraio scorso, a partire dagli elenchi riferiti al mese di gennaio 2018, le informazioni contenute negli elenchi INTRA-2 bis (acquisti di beni) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti) sono rese esclusivamente per finalità statistiche.

È peraltro opportuno segnalare come, nel caso di presentazione dei suddetti modelli, andranno comunque compilate le colonne da 1 a 5 (per gli acquisti di beni) e da 1 a 11 (per i servizi ricevuti). Si tratta di dati che, pur avendo natura “fiscale”, verranno utilizzati, come detto, per sole finalità statistiche, da parte di ISTAT e Banca d’Italia. Le informazioni fiscali sono ottenute dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane mediante la comunicazione dei dati delle fatture o la trasmissione delle fatture in formato elettronico.

Possibile ancora l’inserimento del “Codice servizio” a sei cifre

Un apposito paragrafo è stato, infine, dedicato da Assonime nella propria circolare, alla novità riguardante la colonna “Codice servizio”. Si ricorda che un’importante semplificazione, applicabile dal 2018 e riferita sia ai servizi resi che a quelli ricevuti, consente di indicare, a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, il codice del servizio, limitandosi ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 previsti dalla tabella CPA, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione dedicata agli INTRASTAT.

Assonime sottolinea come dal tenore delle istruzioni la semplificazione debba intendersi come una mera facoltà e non un obbligo; sarebbe quindi corretto il comportamento di coloro che intendono indicare nella colonna riferita al “Codice servizio” il numero composto da 6 cifre già precedentemente utilizzato. Con l’occasione Assonime segnala che, allo stato attuale, la funzione di ricerca della classificazione dei servizinon è ancora disponibile, al contrario di quella relativa ai beni, reperibile sulla base di un’apposita funzione di ricerca predisposta dal sistema AIDA.