Serve la dimostrazione di fatti anormali, imprevedibili e irresistibili

Di ANTONINO RUSSO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3049 dell’8 febbraio 2018, ha ribaltato l’esito dei responsi di merito, con i quali erano state annullate le sanzioni spiccate nei confronti di una società di capitali per il ritardato pagamento di accise (relative all’anno 2008); i competenti collegi territoriali, nell’occasione, accoglievano la domanda della ricorrente individuando, nella fattispecie concreta, una causa di forza maggiore scatenata dall’elevata morosità dei clienti della società contribuente, fra i quali figuravano enti pubblici e pubbliche amministrazioni.

La materia del contendere riguardava il tipico caso di un omesso versamento delle imposte e della difficoltà finanziaria riconducibile a fattori esterni che, in tema di annullamento delle sanzioni irrogate al contribuente, chiama il giudice a un esame esegetico della norma di cui all’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/97, a mente della quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Tale espressione letterale trae un laconico spunto da un precetto di origine penalistica e finisce con il disciplinare una causa di non punibilità dell’illecito tributario senza precisare, tuttavia, la portata della nozione di forza maggiore.
Deve però rimarcarsi che – oltre questa generica comunanza di principi – il mancato versamento delle imposte differenzia l’ambito penale da quello amministrativo poiché, mentre ai fini della configurabilità del reato tributario è necessario che la violazione sia stata commessa con dolo, per le violazioni amministrative non necessita la presenza di questo elemento soggettivo.

La Suprema Corte, richiamata preliminarmente la circostanza che tra i debitori della società non vi era il fisco, ha rammentato il proprio indirizzo (Cass. n. 22153/2017), a sua volta ancorato all’insegnamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, causa C-314/06), intesa a chiarire che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Corte Ue, causa C-325/03).
Sempre in ambito comunitario è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte Ue, causa C-208/01).

Il collegio ha sottolineato che tali determinazioni, pur emesse in relazione all’IVA, sono estensibili alla materia, anche comunitarizzata, delle accise, evidenziandosi che “… sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate”.

Debito fiscale dilazionabile

La conclusione appena descritta conforta le conclusioni della maggioritaria giurisprudenza di merito, già protesa a evidenziare che, per chi esercita un’attività imprenditoriale, il mancato puntuale incasso dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dei propri debitori non può costituire sic et simpliciter una vis maior, in quanto tale eventualità certamente rientra tra i comuni rischi di un’attività economica, cui l’imprenditore ben deve porre attenzione ed è tenuto a fronteggiare con la comune diligenza, ponendo in essere tutti quegli strumenti che l’ordinamento mette a sua disposizione per fronteggiare le difficoltà di liquidità e l’inadempimento dei crediti (aumento del capitale sociale, cessione volontaria dei crediti, finanziamento garantito, azioni civili e amministrative nei confronti della P.A. o dei privati inadempienti ecc.).

A ciò si aggiunga che in materia tributaria l’ordinamento consente, a chi si trova in difficoltà nel pagamento delle imposte, di poter anche ottenere la rateizzazione nel pagamento delle stesse (C.T. Prov. Caltanissetta n. 505/1/17 del 10 maggio 2017).