Il dato è presente solo nel quadro VH della dichiarazione annuale ma non è necessaria la compilazione
Nell’ambito delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2017, alcune riflessioni merita l’esposizione nel quadro VP dell’acconto IVA per il 2017.
È prevista, difatti, l’indicazione di tale importo nel rigo VP13 del modello di comunicazione, da parte di tutti i soggetti passivi IVA tenuti a versare l’acconto.
L’obbligo riguarda anche i soggetti che non hanno ancora provveduto al versamento e che effettueranno il pagamento eventualmente avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Non devono compilare il rigo VP13 coloro che sono esonerati dall’adempimento, pur essendo tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA. Si tratta, ad esempio, dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017 o di coloro che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre del 2016.
Mettendo in relazione il quadro VP del modello di comunicazione delle liquidazioni con il quadro VH della dichiarazione IVA annuale per il 2017 emerge una diversità per quanto riguarda i dati da indicare in relazione all’acconto stesso. Nel rigo VP13 della comunicazione dei dati delle liquidazioni non è prevista, infatti, l’esposizione delle modalità di calcolo dell’acconto IVA (metodo storico, metodo previsionale, metodo analitico-effettivo).
Diversamente, il rigo VH17 della dichiarazione annuale, accanto all’importo versato o da versare, presenta una casella ove riportare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, indicando il codice “1” in caso di scelta del metodo storico, il “2” per la scelta del previsionale, il “3” per la scelta dell’analitico e il “4” nel caso di soggetti trimestrali “per natura” che operano in particolari settori (es. telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc…).
Le medesime informazioni erano richieste nel rigo VH13 del modello di dichiarazione per l’anno 2016 (modello IVA 2017).
Rispetto a quanto avveniva in precedenza, da quest’anno il quadro VH non dovrà essere compilato da parte dei soggetti passivi che hanno correttamente presentato le comunicazioni dei dati delle liquidazioni per tutti e quattro i trimestri, ma dovrà essere redatto solo nel caso in cui “si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni”.
Resta ferma la possibilità di effettuare la regolarizzazione prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA (si veda al proposito la risoluzione Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 104). Nell’ipotesi in cui si scelga di sanare anche soltanto una delle comunicazioni errate scegliendo di utilizzare il modello IVA 2018, è opportuno segnalare che sarà necessario compilare tutti i righi compresi nel quadro (e non soltanto quello relativo al periodo oggetto di rettifica).
Da quanto sopra rappresentato, emerge che nella maggior parte dei casi, i soggetti passivi non sono più tenuti a comunicare il metodo applicato per calcolare l’acconto IVA dovuto in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
In termini sistematici, infatti, si dovrebbe poter presumere che la compilazione del rigo VH17 (che, si ribadisce, contiene la casella nella quale indicare il metodo di calcolo adottato per la determinazione dell’acconto, a differenza del rigo VP13 della comunicazione che ne è privo) sia “residuale”, essendo demandata ai soli soggetti che hanno commesso errori nell’esporre, nel rigo VP14, l’ammontare dell’IVA a debito o a credito.
Sono, inoltre, esclusi dalla compilazione del rigo coloro che ripresentano la comunicazione inesatta prima della dichiarazione IVA.
Si sottolinea, infine, come chi ha trasmesso la comunicazione esponendo dati inesatti in righi differenti dal VP14 (concernente l’IVA da versare o a credito) sia tenuto a presentare nuovamente la stessa comunicazione, ma non a compilare il quadro VH.