La tesi, sostenuta da alcuni uffici, è sicuramente censurabile
Un tema che a volte succede di affrontare riguarda la possibilità di estinguere anticipatamente un debito tributario, relativamente al quale si era optato per il pagamento dilazionato.
Si può trattare ad esempio delle somme da accertamento con adesione, mediazione fiscale, così come della dilazione dei ruoli o degli avvisi bonari.
Di sicuro la risposta non può che essere affermativa: il problema, come intuibile, riguarda la “sorte” degli interessi di dilazione relativi alle rate che non verranno più pagate per effetto della predetta estinzione anticipata.
La necessità che può spingere il debitore a voler onorare l’intero debito in via anticipata non deriva, sempre e comunque, dal fatto che egli è entrato in possesso della relativa liquidità.
Si pensi al contribuente nei cui confronti è stato instaurato un processo penale scaturito, ad esempio, dall’omesso versamento dell’IVA o dall’omesso versamento di ritenute (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000). Il reato è caratterizzato da una speciale causa di non punibilità, consistente nell’integrale pagamento del dovuto, compresi sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento penale di primo grado.
Allora, il contribuente/imputato che, in un momento successivo, ha reperito liquidità, può avere interesse a estinguere tutto il debito, in modo da poter fruire della causa di non punibilità senza nemmeno dover chiedere al giudice penale la proroga dei tre mesi (art. 13 del DLgs. 74/2000). Ma il discorso non è circoscritto ai delitti di versamento, siccome per gli altri il pagamento dell’intero debito rappresenta una circostanza attenuante e, cosa non da poco, una condizione per poter patteggiare (art. 13-bis del DLgs. 74/2000).
A nostro avviso, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che, se si estingue il debito in via anticipata, non sia necessario pagare gli interessi di dilazione delle rate residue.
Sul tema, in relazione però alla risalente sanatoria ex art. 21 del DL 69/89, si registra un precedente, che ha avallato la tesi favorevole al contribuente, posto che l’obbligazione per gli interessi ha natura accessoria, equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae dalla dilazione. Gli interessi “decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile (cioè, da quando l’importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione) fino al momento dell’estinzione dell’obbligazione da parte del debitore” (C.T. I grado Salerno 3 giugno 1995 n. 393/1/95).
Gli uffici sono talvolta di diverso avviso, vuoi perché le norme in tema di pagamento dei debiti fiscali sono da ritenersi tassative (dunque anche l’estinzione anticipata senza pagamento degli interessi dovrebbe essere espressamente prevista) vuoi perché, semplicemente, il sistema non riconosce la totale estinzione del debito se non si versano tutti gli interessi.
Nei casi in cui opera l’art. 15-ter del DPR 602/73 (ad esempio, quindi, nella dilazione degli avvisi bonari), è chiaro che il mancato pagamento dei soli interessi non mette in discussione la definizione “a monte” della dilazione, essendo quasi sempre un lieve inadempimento.
Ci potrà dunque essere l’iscrizione a ruolo dei soli interessi.
La tesi degli uffici, appena esposta, è maggiormente persuasiva ove sia la legge stessa a sancire che l’istituto, o la sanatoria, o la rottamazione, si perfeziona con il puntuale e intero pagamento di tutte le rate(vedasi l’art. 6 del DL 193 del 2016 sulla rottamazione dei ruoli).
L’inadempimento nel versamento degli interessi sulle rate residue, però, non compromette a nostro avviso la validità della causa di non punibilità penale o dell’attenuante.
Gli “interessi” di cui parla l’art. 13 del DLgs. 74/2000, il cui pagamento condiziona la sussistenza dell’attenuante o della causa di non punibilità, sembrano essere solo quelli che derivano dall’inadempimento a monte (art. 20 del DPR 602/73) e non quelli relativi all’eventuale dilazione del debito.