I costi di transazione sono spesati nell’esercizio se la conclusione dell’accordo è incerta
Il nuovo § 73C del documento OIC 19 stabilisce che, per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato (come i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata), “i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali”.
La modifica è stata motivata dall’OIC dall’esigenza di eliminare la preesistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un’operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano.
La modifica apportata all’OIC 19 a seguito degli emendamenti recentemente approvati richiede alcuni approfondimenti nel caso in cui i costi di transazione siano in parte (o interamente) sostenuti in esercizi precedenti rispetto a quello in cui sarà rilevato il beneficio (costituito dall’esercizio dell’efficacia dell’accordo di ristrutturazione del debito).
Tra i costi di transazione rientrano i costi che l’impresa sostiene per l’operazione di ristrutturazione, tra i quali i costi relativi alle spese legali e i costi dell’attestatore e dei diversi consulenti coinvolti.
L’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali dipende dall’operazione di ristrutturazione che viene posta in essere: nel caso di concordato preventivo ex art. 161 L. fall. è l’esercizio in cui vi è l’omologa del Tribunale, mentre nel caso di piano di risanamento attestato exart. 67 comma 3 lettera d) L. fall. coincide con la data di adesione dei creditori.
I benefici possono essere immediati, qualora si preveda ad esempio lo stralcio del capitale, o differiti, se invece si riducono gli interessi degli esercizi successivi (o entrambi i casi).
Si ipotizzi il caso di una società che ha sostenuto i costi di transazione nell’esercizio 2017 e che nel medesimo esercizio (2017) perfezioni con l’omologa un accordo ex 182-bis L. fall. che prevede il solo stralcio di una quota parte di debiti finanziari. In applicazione del principio di competenza economica e della nuova formulazione dell’OIC 19, i costi di transazione in tale caso devono essere iscritti nel Conto economico dell’esercizio 2017, cioè l’esercizio in cui sono rilevati gli utili derivanti dall’accordo, a riduzione del provento finanziario derivante dallo stralcio del capitale.
Nel caso in cui, invece, la società sostenga dei costi relativi all’operazione di ristrutturazione nel 2017 e l’omologa avvenga nel 2018, a seguito della nuova formulazione dell’OIC 19, i costi devono essere imputati nell’anno in cui si ottiene il beneficio (2018) e non nell’anno di sostenimento (2017).
Ciò detto, in sede di chiusura del bilancio (es. al 31 dicembre 2017), occorre definire la corretta contabilizzazione dei costi di transazione e si possono ipotizzare diverse situazioni:
– efficacia dell’accordo intervenuta successivamente alla data di chiusura dell’esercizio ma entro la data del consiglio di amministrazione in cui si approva il progetto di bilancio;
– efficacia dell’accordo prevista nel successivo (o nei successivi) esercizi.
Nel primo caso, i costi di transazione dovranno essere riscontati al fine di correlarli all’esercizio di ottenimento dei benefici, in applicazione del principio di competenza economica, in quanto l’omologa è un fatto intervenuto successivamente alla chiusura dell’esercizio che deve essere considerato già nel 2017.
Nel secondo caso, prima di effettuare il risconto, sarà necessario verificare se sono presenti le condizioni per la futura conclusione positiva della procedura. In presenza di significative incertezze pendenti sulla possibilità di concludere positivamente l’accordo, in applicazione del principio di prudenza, potrà essere necessario non rinviare tali costi al successivo esercizio, al fine di non iscrivere in bilancio un’attività (il risconto attivo) il cui recupero è incerto.
Si ricorda che, nel caso dei risconti attivi, l’OIC 18 (§ 23) precisa che è necessario valutare il futuro beneficio economico e qualora tale beneficio sia inferiore (in tutto o in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore.
Pertanto, a nostro parere, per il principio di prudenza, si ritiene possibile rinviare al successivo esercizio i costi sostenuti in esercizi precedenti a quello dell’efficacia dell’accordo di ristrutturazione solo in presenza del ragionevole convincimento di ottenere tali benefici.