I recenti provvedimenti normativi hanno inciso su comunicazioni e versamenti d’imposta
Con le modifiche della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e del provv. 5 febbraio 2018, la comunicazione dei dati delle fatture ha subito modifiche nei termini e nella periodicità di trasmissione e una significativa riduzione dei dati oggetto di invio all’Agenzia delle Entrate. Oltre alla trasmissione dei dati delle fatture, il calendario “basilare” degli adempimenti IVA si compone, però, anche delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della relativa comunicazione, nonché della dichiarazione annuale con i relativi effetti sulle compensazioni e sul versamento del saldo IVA.
Diventa, quindi, essenziale un riepilogo cronologico dei termini previsti per il 2018, con riferimento sia all’anno d’imposta 2017 che all’anno d’imposta 2018.
La prima scadenza che attende i soggetti passivi IVA è quella del 28 febbraio 2018, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2017. Pur in attesa di un’espressa conferma dell’Agenzia delle Entrate, è difficile sostenere che il termine in questione possa essere differito al pari di quello per la comunicazione delle fatture, anch’esso originariamente fissato al 28 febbraio.
Il 16 marzo 2018 scade il consueto termine per il versamento, in un’unica soluzione, del saldo IVA, per l’anno d’imposta 2017, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99.
Il saldo IVA può essere versato anche entro il termine del 2 luglio 2018 (termine di versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI) con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivo al 16 marzo o, ancora, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, entro il 20 agosto 2018 in virtù del fatto che il decorso dei 30 giorni dal 2 luglio 2018 ex art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 cade il 1° agosto 2018, durante il periodo di proroga feriale dei versamenti (risposte a Telefisco 2018). Dalle suddette date è comunque possibile effettuare il versamento rateale.
La comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017, nonché l’integrazione delle comunicazioni per il primo semestre 2017, è effettuata entro il 6 aprile 2018.
La comunicazione entro la data suddetta consente di avvalersi della riduzione del contenuto informativo dei dati da trasmettere previsto dall’art. 1-ter del DL 148/2017, nonché della possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro (comprensivo dell’IVA).
Il termine del 6 aprile 2018 e la riduzione dei dati da inviare riguarda, oltre che la comunicazione obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010, anche i soggetti che hanno optato per la comunicazione opzionale dei dati ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Resta ferma la possibilità di continuare a utilizzare i software di mercato e trasmettere la comunicazione dati fatture in modalità “non semplificata” (comunicato stampa Agenzia delle Entrate n. 11/2018) ed eventualmente anche entro il precedente termine del 28 febbraio.
Si ricorda che la comunicazione dei dati delle fatture ricevute opera sulla base della registrazione del documento (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017) e, quindi, per la comunicazione relativa al secondo semestre 2017, si fa riferimento alle sole fatture registrate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017, non dovendosi includere i documenti annotati nei registri IVA ex art. 25 del DPR 633/72 nel corso del 2018.
Entro il 30 aprile 2018 deve essere trasmessa la dichiarazione IVA. Il nuovo termine recepisce le modifiche apportate dall’art. 4 del DL 193/2016 all’art. 8 del DPR 322/98 ed è accompagnato dalla modifica ai termini a decorrere dai quali è possibile effettuare l’eventuale compensazione “orizzontale” del credito IVA risultante dalla dichiarazione. A norma del novellato art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 è infatti possibile compensare il credito IVA annuale, per importi superiori ai 5.000 euro, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La prima liquidazione per i soggetti IVA trimestrali è prevista per il 16 maggio 2018 e, conseguentemente, il 31 maggio è fissata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre del 2018. La comunicazione è dovuta, entro il 31 maggio, anche da parte di coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile.
Il 31 maggio 2018 scade anche il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, per coloro che non intendessero avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 1-ter del DL 148/2017, di trasmettere i dati su base semestrale.
La possibilità di inviare semestralmente i dati è concessa anche a coloro che si avvalgono del regime opzionale di comunicazione delle fatture (risposte a Telefisco 2018).
L’invio per il primo semestre 2018 (oppure per il secondo trimestre 2018) è previsto per il 1° ottobre 2018. Il termine ordinario di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (vale a dire il 16 settembre) è stato posticipato, per il solo anno 2018, al 30 settembre 2018 (e, quindi, al 1° ottobre 2018 in quanto il 30 settembre cade di domenica) per effetto dell’art. 1 comma 932 della L. 205/2017.
Il differimento del termine dal 16 settembre al 1° ottobre 2018 si ritiene riferito anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in ragione del rinvio operato dall’art. 21-bis del DL 78/2010 ai termini di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Termine | Adempimento |
28 febbraio 2018 | Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 |
16 marzo 2018 | Saldo IVA 2017 |
6 aprile 2018 | “Spesometro” II semestre 2017 |
30 aprile 2018 | Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 |
31 maggio 2018 | Comunicazione liquidazioni I trimestre 2018 |
31 maggio 2018 | “Spesometro” I trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale) |
1° ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica) |
“Spesometro” I semestre 2018 (per chi invia su base semestrale) “Spesometro II trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale) |
1° ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica) |
Comunicazione liquidazioni II trimestre 2018 |
30 novembre 2018 | “Spesometro” III trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale) |
30 novembre 2018 | Comunicazione liquidazioni III trimestre 2018 |
27 dicembre 2018 | Acconto IVA 2018 |