Possibile anche l’invio «semplificato» dei dati riferiti al primo semestre 2017
La comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 potrà essere effettuata entro il termine del 6 aprile 2018 (in luogo del termine ordinario del 28 febbraio 2018), sia su base obbligatoria exart. 21 del DL 78/2010 sia in forza dell’opzione ex DLgs. 127/2015.
Entro il 6 aprile 2018 potranno anche essere integrate, senza sanzioni, le comunicazioni relative al primo semestre 2017.
Con l’adozione del provvedimento n. 29190 dell’Agenzia delle Entrate, viene quindi determinato il giorno entro il quale comunicare i dati delle fatture, dopo che l’Amministrazione finanziaria ne aveva annunciato la proroga con comunicato stampa del 19 gennaio 2018.
Le modifiche ufficializzate ieri riguardano il solo anno d’imposta 2017, mentre, per l’anno d’imposta 2018, si ricorda che, con le modifiche della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e del decreto collegato (DL 148/2017), è stato consentito l’invio semestrale dei dati e differito il termine relativo al primo semestre/secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre 2018. Inoltre, la comunicazione verrà soppressa a decorrere dall’anno d’imposta 2019, con l’introduzione degli obblighi generalizzati di fatturazione elettronica.
Il provvedimento di ieri è accompagnato da un comunicato stampa, nel quale non si fa cenno ai termini per la comunicazione dei dati delle liquidazioni.
Da un punto di vista formale il nuovo termine del 6 aprile 2018 potrebbe avere effetti anche per la comunicazione dati delle liquidazioni, se si guarda al dato normativo dell’art. 21-bis del DL 78/2010 che disciplina la comunicazione delle liquidazioni facendo rinvio, in quanto ai termini di trasmissione, alla comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010). Le due comunicazioni trovano la propria genesi nel medesimo decreto (DL 193/2016) e, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto costituire un unico adempimento.
Le diversità nel formato di trasmissione dei dati (interfaccia “Fatture e corrispettivi” versus modello di comunicazione LP), nonché le numerose proroghe nei termini di invio succedutesi nel corso del 2017, hanno reso le comunicazioni di fatto indipendenti.
A livello sistematico, il termine del 6 aprile 2018 non si dovrebbe ritenere riferibile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni, se si ricorda che entro l’ultimo giorno del mese di febbraio devono essere trasmessi agli organi dell’Unione europea i dati delle operazioni IVA riferite al 2017. A norma dell’art. 252, par. 2 della direttiva 2006/112/CE, infatti, la dichiarazione IVA non può essere richiesta oltre il termine di due mesi dalla fine dell’anno d’imposta. Essendo il termine per la dichiarazione fissato alla data del 30 aprile, la comunicazione dei dati delle liquidazioni rappresenta il solo veicolo per lo Stato italiano per trasmettere i dati richiesti agli organi della Ue.
Il provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia delle Entrate aggiorna anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture, rispetto ai precedenti provv. nn. 182070/2016 e 58793/2017.
Recependo il disposto dell’art. 1-ter del DL 148/2017, l’invio dei dati, in forma analitica, viene limitatoesclusivamente:
– al numero di partita IVA delle controparti (o, in assenza della partita IVA, al codice fiscale);
– alla data e al numero della fattura (bolletta doganale o nota di variazione);
– alla base imponibile IVA, all’aliquota e all’imposta;
– alla tipologia dell’operazione (qualora l’imposta non sia indicata in fattura).
Viene, inoltre, allegato al provvedimento l’elenco dei controlli effettuati sul file Dati Fattura, con i relativi codici di errore e le motivazioni dello scarto del file (es. aliquota pari a zero e mancata indicazione della “natura” dell’operazione; imposta e aliquota non coerenti tra loro; errori nella partita IVA delle controparti).
Dalla lettura del provvedimento risulta che anche le comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, di natura integrativa, potranno essere inviate avvalendosi della riduzione del contenuto informativo prevista dall’art. 1-ter del DL 148/2017, senza che vi sia l’applicazione delle relative sanzioni.
La possibilità di integrare i dati delle fatture del primo semestre 2017 senza sanzioni entro il 6 aprile 2018, stando al tenore letterale del provvedimento oltre che dell’art. 1-ter del DL 148/2017, non può riguardare le comunicazioni che sono state omesse (entro il termine del 16 ottobre 2017).
Al fine di rendere più efficiente la predisposizione e trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, sul proprio sito, anche due pacchetti software, finalizzati rispettivamente alla compilazione e al controllo del file di comunicazione. Tali strumenti si aggiungono ai servizi già disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia.
Da ultimo, e per le medesime finalità, viene annunciato l’aggiornamento della piattaforma digitale “Desktop Telematico” con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture.