La tracciabilità oltre 30 euro unita al regime opzionale di invio dei dati delle fatture consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento
I soggetti passivi IVA che effettuano la trasmissione dei dati delle fatture su base opzionale (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015), e congiuntamente eseguono tutti gli incassi e i pagamenti sopra 30 euro mediante mezzi “tracciabili”, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi. La riduzione opera solo per i redditi di impresa e di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.
Tale agevolazione, prevista dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, si applica anche ai commercianti al minuto, purché gli stessi, oltre all’opzione per i dati delle fatture, abbiano esercitato l’opzione anche per la trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015).
Con la pubblicazione in bozza dei modelli REDDITI 2018, viene recepita la previsione di cui all’art. 4 comma 1 del DM 4 agosto 2016, tale per cui l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento deve essere comunicata nella relativa dichiarazione annuale dei redditi.
Secondo le bozze, ciò è possibile nel quadro RS, in uno specifico rigo denominato “comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza” (RS136 nel modello PF e nel modello SP, RS269 nel modello SC).
In tal modo, si attesta non soltanto l’esercizio dell’opzione per l’invio telematico dei dati, ma anche l’esecuzione di tutti gli incassi e i pagamenti con i mezzi “tracciabili” individuati dal DM 4 agosto 2016(bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario circolare o postale recante clausola di non trasferibilità).
La riduzione dei termini non si applica, dunque, né in caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture e/o dei corrispettivi (violazione che comporta la cessazione degli effetti premiali del regime opzionale, salvo che il soggetto provveda a sanare la violazione inviando i dati corretti entro i termini previsti, ex art. 5 del DLgs. 127/2015), né ai soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli previsti.
Anche la barratura della casella è di particolare importanza, giacché la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Si osserva, peraltro, che l’obbligo comunicativo, quale requisito imprescindibile per l’agevolazione al pari dell’invio telematico dei dati e dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, è stato introdotto dal DM 4 agosto 2016, non essendo previsto espressamente dalla norma primaria (DLgs. 127/2015).
La sussistenza dei requisiti dovrà essere inoltre comunicata per ciascun periodo d’imposta. Pertanto, i soggetti che rispettano i requisiti per il 2017, ivi inclusa la comunicazione nell’ambito del modello REDDITI 2018, dovranno continuare a garantire l’invio dei dati e la tracciabilità dei pagamenti anche nel periodo d’imposta successivo, nonché barrare nuovamente la casella nella relativa dichiarazione dei redditi, se intendono fruire della riduzione dei termini anche per il 2018.
Si ricorda che il regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture (regime che opera “in parallelo” con l’obbligo di comunicazione ex art. 21 del DL 78/2010) è valido per i soli anni d’imposta 2017 e 2018 (pur avendo l’opzione durata quinquennale), poiché dal 2019 detto regime sarà abolito con la contestuale introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica (art. 1 comma 909 e 916 della L. 205/2017).
Anche nella nuova disciplina (fatturazione elettronica generalizzata in luogo della comunicazione opzionale dei dati delle fatture) viene replicato il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento, con estensione alla generalità dei soggetti passivi IVA. A tal fine, inoltre, sarà sufficiente garantire la tracciabilità di incassi e pagamenti per importi superiori a 500 euro.
Tuttavia la nuova agevolazione, anche a fronte del rispetto dei requisiti di tracciabilità, non si applicherà in automatico ai soggetti IVA che svolgono attività di commercio al minuto ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che questi ultimi non abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2 comma 1 DLgs. 127/2015); né, al momento, sembrerebbe riguardare i soggetti IVA che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario, essendo essi esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.