I dati delle spese veterinarie vanno, invece, trasmessi entro il prossimo 28 febbraio

Di Massimo NEGRO e Simone SUMA

I dati relativi alle spese sanitarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell’anno 2017, devono essere trasmessi, salvo proroghe, entro il 31 gennaio 2018 al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS), in modo da renderli disponibili, come oneri rilevanti ai fini della detrazione/deduzione IRPEF, nella dichiarazione precompilata 2018 (modelli 730 e REDDITI PF).
Con riferimento alle spese veterinarie, invece, la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al 2017 è stabilita al prossimo 28 febbraio, per effetto del differimento a regime del termine disposto dall’art. 7comma 3-bis del DL n. 244/2016, conv. L. n. 19/2017 (si veda “Riaperto il termine per l’invio delle spese veterinarie al Sistema TS” del 25 febbraio 2017).

Per quanto riguarda i soggetti obbligati a effettuare tale comunicazione, non sono intervenute novitànormative che hanno modificato l’ambito soggettivo dell’adempimento originariamente definito dal DLgs. 175/2014 e, successivamente, ampliato dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal DM 1° settembre 2016.
L’obbligo comunicativo in esame resta, quindi, fermo, entro il 31 gennaio 2018, con riferimento:
– agli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e alle strutture indicate all’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014;
– alle ulteriori categorie di soggetti operanti nell’ambito sanitario (quali, tra gli altri, le parafarmacie, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi e a quelli degli infermieri, ecc.);
– alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale (art. 1 comma 949 della L. 208/2015).

Su questo ultimo punto, il DM 2 agosto 2016 ha chiarito che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi:
– dell’art. 8-ter del DLgs. 502/92, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
– dell’art. 70 comma 2 del DLgs. 193/2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

In merito alle strutture appartenenti alla prima tipologia, si è, peraltro, espressa l’Agenzia delle Entrate (ris. n. 7/2018), ammettendo, in relazione a un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) dispensata dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (ex art. 36-bis del DPR 633/72), l’esclusionedall’obbligo di trasmettere al Sistema TS limitatamente ai dati relativi alle prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali) su richiesta del contribuente (si veda “La dispensa da obblighi di fatturazione e registrazione esclude l’invio al Sistema TS” del 17 gennaio 2018).

Peraltro, dovrebbero essere tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) e quello forfetario per gli autonomi (ex L. 190/2014), dal momento che, ai fini di tale obbligo, non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Ancora, l’obbligo comunicativo in esame sussiste per gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e Odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati. Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una struttura in forma societaria (ad esempio, una srl), che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese per le prestazioni sanitarie erogate sono trasmesse dalla struttura solo se questa:
– è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari;
– oppure, è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari anche se non accreditata.

Per contro, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie:
– i soggetti non ricompresi nelle tipologie sopra indicate (es. fisioterapisti, logopedisti e igienisti dentali, se non sono medici od odontoiatri e non sono accreditati al SSN);
– gli eredi, in relazione ai dati riguardanti il defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati e non possono accreditarsi al Sistema TS.

Niente invio per le spese senza il codice fiscale

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, occorre tramettere, in linea generale, i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente.
Tra i dati obbligatori da trasmettere, infatti, è previsto il codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso (tale informazione, infatti, è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e, pertanto, rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione).
Non è, dunque, necessario comunicare al Sistema TS:
– i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
– le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.