L’obbligo scatta dal 1° luglio 2018 e potrebbe estendersi, oltre alle auto, anche a natanti e aeromobili
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) riforma sensibilmente la disciplina degli acquisti di carburante, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2018.
Da tale data, fermi restando i limiti previsti dall’art. 164 comma 1 del TUIR, ai fini della deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria (nuovo comma 1-bis del citato art. 164).
Ai fini dell’IVA, viene introdotta una disposizione di tenore analogo che, con riferimento agli acquisti di cui all’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, ammette la detrazione solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento delle Entrate. Rimangono immutati i limiti di detraibilità nella misura del 40% per gli acquisti di carburante relativi a veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa, arte o professione.
In definitiva, l’effetto delle nuove misure determinerà l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.
Le due disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (relative, rispettivamente, alle condizioni per la deducibilità del costo di acquisto del carburante e per la detraibilità dell’IVA) non risultano però perfettamente allineate; per l’IVA, l’ambito applicativo dei nuovi obblighi di pagamento mediante mezzi tracciabili sembrerebbe, infatti, più ampio.
Stando al tenore letterale del novellato art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, così come modificato dall’art. 1 comma 923 della L. 205/2017, sembrerebbero inclusi negli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, oltre che i carburanti per autotrazione (i soli acquisti per i quali è limitata la deducibilità dei costi), anche gli acquisti di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e per tutti i veicoli stradali a motore, nonché le prestazioni di servizi relative ai beni stessi, quali la custodia, la manutenzione, la riparazione e l’utilizzo (es. pedaggio autostradale).
Come evidenziato dal dossier del servizio studi del Senato, le nuove disposizioni antievasive della legge di bilancio 2018 sono finalizzate a contrastare “la tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante”.
A livello sistematico, quindi, un diverso trattamento delle menzionate operazioni di acquisto ai fini dell’IVA rispetto alle imposte sui redditi non sembra pienamente comprensibile, dal momento che il complesso delle disposizioni anti evasione in materia di carburanti è unitario e compreso nei commi da 920 a 926 della legge di bilancio 2018.
Considerato che il nuovo periodo inserito nell’art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72 non indica espressamente a quali beni o servizi devono intendersi riferite le nuove modalità di pagamento ai fini della detrazione dell’IVA, ma ciò è desumibile solo dalla lettura combinata con il primo periodo dello stesso art. 19-bis1 lett. d), un chiarimento ufficiale sull’argomento sarebbe opportuno.
Il quadro normativo sopra descritto si completa con l’abolizione, dal 1° luglio 2018, del regolamento (DPR 444/97) relativo all’utilizzo della scheda carburante (si veda “Abrogazione della scheda carburante dal 1° luglio 2018” del 18 dicembre 2017).
Dal prossimo 1° luglio sono, inoltre, previste ulteriori modifiche in merito alla documentazione delle vendite di carburante. Nello specifico:
– l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i carburanti per autotrazione ex art. 2 comma 1 lett. b) del DPR 696/96 viene limitato ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
– è stabilito che tutti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati tramite fattura elettronica(nuovo art. 22 comma 3 del DPR 633/72);
– per le cessioni di benzina e di gasolio utilizzati come carburanti per motori è introdotto l’obbligo di certificazione mediante fattura elettronica (art. 1 comma 917 della L. 205/2017) oppure di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica giornalmente i dati dei corrispettivi (nuovo art. 2 comma 1-bis del DLgs. 127/2015).