Nel modello REDDITI 2018 continueranno a trovare applicazione gli studi di settore, per i quali non è però stato effettuato l’aggiornamento periodico

Di Paola RIVETTI

Per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018) continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili, mentre per la prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale si dovrà ancora attendere un anno.
A disporlo è l’art. 1 comma 931 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che rinvia al periodo 2018 la prima applicazione degli ISA.

Gli ISA sono stati regolamentati all’art. 9-bis del DL 50/2017 con la finalità di sostituire progressivamente studi di settore e parametri contabili.
La loro prima applicazione era stata programmata con riferimento al periodo d’imposta 2017 se si considerano i commi 2 e 4 dell’art. 9-bis citato, che definiscono le tempistiche entro cui individuare le attività per cui devono essere approvati i primi ISA, nonché approvare i relativi modelli di comunicazione dei dati rilevanti. In attuazione di tali disposizioni:
– il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2017 n. 191552 aveva individuato le prime 70 attività soggette ad ISA;
– sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia le prime bozze dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti.

Con la legge di bilancio 2018 viene stabilito che gli ISA si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

L’intento pare proprio di evitare il profilarsi della fase transitoria regolata dai commi 4 e 18 dell’art. 9-biscitato in cui, nelle more dell’approvazione completa degli ISA, continuerebbero a trovare applicazione studi di settore e parametri contabili limitatamente alle attività per cui non sono stati ancora approvati i nuovi indici, sia ai fini dichiarativi, sia (soprattutto) ai fini dell’accertamento.

Peraltro, il rinvio non pare perfettamente coordinato con l’attuale situazione normativa. Non può non essere rilevata l’assenza per il 2017 dell’opera di aggiornamento periodico degli studi di settore, anche perché l’art. 10-bis della L. 146/98 che la prevedeva è stato abrogato dal comma 18 dell’art. 9-bis del DL 50/2017.

Rischio di utilizzare uno strumento obsoleto senza aggiornamento

L’aggiornamento degli studi di settore avrebbe dovuto essere concluso a fine 2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM di approvazione degli studi revisionati, come dispone l’art. 1 comma 1-bis del DPR 31 maggio 99 n. 195 (tale termine, peraltro, ha natura ordinatoria e non perentoria – parere Consiglio di Stato 1° febbraio 2010 n. 347).

Laddove non si procedesse all’aggiornamento, il rischio sarebbe di utilizzare uno strumento obsoleto, almeno per quei soggetti che devono applicare studi che quest’anno avrebbero dovuto essere sottoposti a revisione triennale. Pertanto, sarebbe quantomeno opportuno, come proposto da una parte della dottrina, che i risultati degli studi non fossero utilizzati ai fini dell’accertamento, ma solo per l’attività di compliance.