Sono ancora molti i dubbi conseguenti alla riduzione dei termini operata dal DL 50/2017

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

A meno di un mese dal 16 gennaio 2018, data entro la quale i soggetti passivi IVA sono tenuti a effettuare la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017, sono ancora molti i dubbi in merito alle modalità con le quali esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti riferiti al 2017, nel caso in cui la fattura sia arrivata tardivamente al cessionario/committente.

Le modifiche apportate in tema di detrazione e registrazione dal DL 50/2017 hanno introdotto, infatti, una restrizione dei termini che mal si concilia con l’assolvimento pratico dell’adempimento.
La questione concerne in particolare, come accennato, le fatture “a cavallo d’anno”, ovvero quelle riferite a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nell’anno “x”, che vengono trasmesse e ricevute dalla controparte nell’anno “x+1”.

Nulla quaestio sorge nel caso in cui la ricezione sia avvenuta entro il termine per procedere alla liquidazione IVA del periodo precedente (16 gennaio dell’anno “x+1” per i soggetti mensili). I problemi nascono invece nella misura in cui il documento sia recepito dopo tale data o, peggio ancora, dopo il termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno cui è sorto il diritto alla detrazione. Se, ad esempio, la fattura relativa a un acquisto di beni avvenuto nel 2017, giunge al cessionario il 17 gennaio 2018, questi pur registrando il documento nei termini previsti dall’art. 25 del DPR 633/72, non potrà far confluire l’imposta detraibile nella liquidazione di periodo, ma, al fine di non perdere la detrazione, dovrà inserire tale importo nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Sempre stando alla lettera della legge, se lo stesso documento, in ipotesi, venisse ricevuto dal cessionario in data 2 maggio 2018, non esisterebbe più alcuna possibilità di esercitare la detrazione dell’imposta (fatta salva la facoltà di presentare un’istanza di rimborso “anomalo” ex art. 21 del DLgs. 546/92 dell’IVA, che, allo stato attuale, parrebbe ancora ammissibile).
La problematica coinvolge, ovviamente, anche le case di software, chiamate a modificare i propri programmi, in modo che sia prevista la possibilità di gestire il documento ricevuto oltre il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica, ma prima della presentazione della dichiarazione annuale, e ne sia consentita da un lato la registrazione e, dall’altro, la detrazione nel modello dichiarativo.

Non si può peraltro non ribadire in questa sede la posizione di larga parte della dottrina (si veda “Nuovi termini per la detrazione IVA a rischio incompatibilità” dell’11 novembre 2017), che ha sottolineato i profili di incompatibilità delle nuove disposizioni rispetto a quelle dell’Unione.
In questo senso più volte è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 29 aprile 2004, relativa alla causa C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH, nella quale i giudici europei hanno affermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel quale ricorrono contestualmente due requisiti: la cessione di beni o la prestazione di servizi ha avuto luogo e il soggetto passivo è in possesso della fattura o di documento equivalente (si veda, al proposito, “Detraibilità e registrazione in attesa di coordinamento” del 26 ottobre 2017).

Tale assunto è stato recentemente ribadito dall’Avvocato generale nell’ambito della causa C-533/16 (Volkswagen AG contro Amministrazione finanziaria della Repubblica slovacca), proposta innanzi alla Corte Ue. Nelle osservazioni si ribadisce, infatti, come da un punto di vista sostanziale il diritto sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (art. 167 della direttiva 2006/112), mentre, da un punto di vista formale, il soggetto passivo, per potere esercitare la detrazione, “deve essere in possesso di una fattura”.
Da quanto premesso risulta di tutta evidenza il contrasto fra la normativa interna e i principi unionali; contrasto che, evidentemente, è destinato a scomparire nel momento in cui tutti i soggetti passivi opereranno con la fatturazione elettronica.

Ad oggi mancano i chiarimenti

Al momento, tuttavia, non risultano chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria né ripensamenti da parte del legislatore (anche relativamente al mancato coordinamento fra gli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, ndr).
Possono, in ogni caso, tornare utili le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19 aprile 2007 n. 74, secondo cui “una volta scaduto il termine entro cui poter esercitare il diritto alla detrazione (…), il contribuente ha la possibilità di recuperare il credito IVA solo attraverso il procedimento del c.d. rimborso anomalo di cui al citato articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992”.