Il DM 27 giugno 2017 ha previsto la possibilità di effettuare le registrazioni e il versamento entro il 18 dicembre 2017

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

L’art. 5 comma 1 del DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017, consente ai contribuenti che sono assoggettati alla disciplina dello split payment di annotare le relative fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
In tal caso l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre di esigibilità.

Per agevolare i soggetti che sono entrati a far parte della disciplina per effetto delle disposizioni contenute nel DL 50/2017, il decreto attuativo (art. 2 comma 3 del DM 27 giugno 2017) ha previsto che, in sede di prima applicazione della norma, in deroga alle regole ordinarie, le società tenute all’applicazione dello split payment “possono annotare le fatture per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell’imposta, entro il termine del 18 dicembre 2017”.

Resta da comprendere se l’agevolazione debba intendersi confinata alle sole “società” (come dispone la formulazione letterale del già citato art. 2 comma 3) o se possa riguardare anche le Pubbliche Amministrazioni che sono state incluse nella disciplina dello split payment a seguito del DL 50/2017 e delle relative norme di attuazione (si pensi agli ordini professionali).
Poiché anche le P.A., nella misura in cui siano soggetti passivi IVA possono assolvere l’imposta da split payment con il metodo della doppia registrazione delle fatture ex art. 5 comma 1 del DM 23 gennaio 2015, non vi è ragione per escludere questa categoria di soggetti dal versamento entro il 18 dicembre 2017. In questo senso sembra essere orientata anche l’Agenzia delle Entrate, interpellata per le vie brevi dal CNDCEC (informativa n. 59 del 15 novembre 2017).

Ricordato che l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo dello split payment diviene esigibile nel momento in cui la P.A. o la società acquirente (di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72) effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti e che il soggetto acquirente, facoltativamente, può anticipare il momento di esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della registrazione della medesima, la speciale deroga ha impatto notevole soprattutto per i contribuenti mensili.

Impatto notevole soprattutto per i contribuenti mensili

Se si pensa che, ad esempio, sulle fatture la cui esigibilità si è verificata nel mese di agosto, il versamento originariamente scadente il 18 settembre potrà essere fatto entro il 18 dicembre, si comprende immediatamente la portata agevolativa della disposizione, giustificata dalle possibili difficoltà nel processo di adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile.

Per quanto concerne, invece, i soggetti trimestrali, merita la pena fare alcune considerazioni con riguardo alle fatture la cui esigibilità si è verificata nei mesi di ottobre e novembre 2017. I soggetti che annotano le fatture nei registri IVA ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015 potrebbero avere interesse a far “confluire” l’imposta da split payment nella liquidazione del quarto trimestre dell’anno.
Così facendo, infatti, il termine per il versamento dell’imposta scadrebbe entro il 16 febbraio 2018 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in coincidenza con il versamento del saldo annuale dell’IVA (contribuenti trimestrali “per opzione”), entrambe date successive a quella del 18 dicembre 2017.

Considerato che la deroga prevista dall’art. 2 comma 3 del DM 27 giugno 2017 costituisce una mera facoltà, se l’ipotesi sopra descritta fosse percorribile i soggetti trimestrali avrebbero maggior vantaggio a liquidare l’IVA secondo i termini ordinari.

Resta fermo che l’autentico beneficio derivante dal differimento delle liquidazioni IVA da split payment riguarda principalmente i soggetti passivi IVA per i quali l’acquisto comporta delle limitazioni alla detrazione dell’imposta, vuoi per motivi “oggettivi” (es. spese di rappresentanza) vuoi per motivi “soggettivi” (la società o P.A. acquirente effettua operazioni attive in regime di esenzione o non soggette a IVA).