Per tutte e tre le procedure, il termine coincide con il 15 maggio 2018
Ieri, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato, con apposito comunicato stampa, l’approvazione del modello “DA 2000/17”, con cui può essere presentata domanda di rottamazione dei ruoli alla luce delle novità apportate dalla Legge 172 del 2017, che ha convertito in legge il decreto 148 del 2017.
Come evidenziato in precedenza su Eutekne.info (si veda “Domani scade il termine per le prime tre rate da rottamazione dei ruoli” del 6 dicembre 2017), oggi, 7 dicembre 2017, scade il termine, prorogato dal DL 148/2017 convertito, relativo alle prime tre rate da rottamazione dei ruoli, per i debitori che, entro lo scorso 21 aprile 2017, hanno presentato domanda.
Ma la L. 172/2017 ha introdotto altre tre “sottospecie” di rottamazione, la cui domanda, per tutte, va presentata entro il 15 maggio 2018:
– la possibilità, per i debitori che, pur avendo presentato la domanda entro lo scorso 21 aprile, sono stati notificatari di un diniego per mancato pagamento di rate al 31 dicembre 2016, di essere riammessi alla rottamazione;
– la riapertura della rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016 agli agenti della riscossione, per coloro i quali non hanno presentato domanda entro lo scorso 21 aprile;
– l’estensione della rottamazione per i carichi trasmessi dal gennaio 2017 al settembre 2017 agli agenti della riscossione.
Detto ciò, la rottamazione produce sempre i medesimi effetti, cioè lo stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Per i primi due istituti (riammissione per mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016 e riapertura per chi non ha presentato domanda entro lo scorso 21 aprile), ci sono due step procedimentali, successivi alla presentazione della domanda che, come detto, deve avvenire entro il 15 maggio 2018:
– entro il 30 giugno 2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 non onorate (fatto che, per la riapertura della rottamazione, deriva dalla legge, mentre per la rottamazione originaria deriva da una inaccettabile interpretazione adottata unilateralmente dagli agenti della riscossione, visto che il legislatore si riferiva alle sole rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016, e non alle anteriori), importi che, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla rottamazione, vanno versati entro il 31 luglio 2018;
– entro il 30 settembre 2018, appurato il pagamento delle somme indicate, verranno liquidati gli importi da rottamazione, da pagare o in unica soluzione entro il 31 ottobre 2018, o in tre rate a ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per l’estensione della rottamazione ai carichi affidati nei primi nove mesi del 2017, non sussistono particolarità. Ci sono i consueti due step, quindi entro il 15 maggio 2018 il debitore presenta la domanda, entro il 30 giugno 2018 vengono liquidate le somme e poi dovranno esserci i versamenti, secondo le scadenze di legge.
La vera novità, che incide solo sul piano pratico, riguarda il modello di domanda, che, per tutte e tre le sottospecie di rottamazione, è il “DA 2000/17”. Vengono, in sostanza, “archiviati” sia il modello “DA-R” (previsto in origine per la riammissione per mancato pagamento di rate scadute a fine 2016) sia il modello “DA-2017” (previsto per l’estensione ai primi nove mesi del 2017).
Per ciò che riguarda la riammissione, a differenza di quanto si doveva fare nel modello “DA-R” (ove occorreva indicare il numero di diniego), si indica, a seconda dei casi, il numero di cartella di pagamento, di ruolo, di identificazione interna dell’accertamento esecutivo (che si evince non dall’accertamento ma dalla nota di presa in carico) o di avviso di addebito INPS.
Rimangono però validi i modelli “DA-R” e “DA-2017” già inviati.
In alternativa alla compilazione dei campi relativi ai carichi presenti nel modello, è possibile allegare allo stesso un elenco delle cartelle/avvisi che si intendono definire.