Dal CNDCEC e dalla FNC uno speciale sulle novità della L. 161/2017
La L. 161/2017 – entrata in vigore lo scorso 19 novembre – ha modificato il “Codice Antimafia” (DLgs. 159/2011), intervenendo, in particolare, sulle misure di prevenzionepersonali e patrimoniali, sulla disciplina dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e sulle misure a tutela dei terzi in buona fede. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno, così, ritenuto utile presentare uno speciale, pubblicato ieri, intitolato “La Riforma del d.lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, per offrire una panoramica ragionata e approfondita dell’amministrazione giudiziaria, alla luce delle novità introdotte dalla L. 161/2017.
Il documento si compone di quattro distinti moduli e si sofferma sulle principali innovazioni relative ai presupposti e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, sulle modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni e sui rapporti con i terzi creditori e con le procedure concorsuali.
Un focus iniziale riguarda il ruolo dell’amministratore giudiziario in relazione agli altri enti coinvolti nella procedura di applicazione del decreto, con particolare riguardo all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Il CNDCEC e la FNC evidenziano, in proposito, alcune criticità della nuova disciplina, soprattutto con riferimento ai criteri di nomina e alla liquidazione dei compensi di tali amministratori (rispettivamente previsti dall’art. 35 del riformato DLgs. 159/2011 e dal DPR 177/2015).
Prima di entrare nel merito degli aspetti maggiormente connessi alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, lo speciale presenta una tabella di sintesi delle modifiche e introduce la disciplina e il procedimento applicativo delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Può qui essere utile ricordare che tali misure nascono con lo scopo di prevenire le diverse forme di criminalità da profitto, con particolare riguardo alla criminalità mafiosa, economica e connessa alla corruzione e sono, pertanto – eccezionalmente rispetto al principio di legalità costituzionalmente previsto soprattutto per le sanzioni penali – applicabili in una fase antecedente e autonoma rispetto ad una sentenza definitiva di condanna.
La confisca prevista dall’art. 24 del DLgs. 159/2011 può, perciò, essere disposta nei confronti di un soggetto che sia stato reputato “pericoloso socialmente” (ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto), quando abbia la disponibilità effettiva di beni di cui non possa giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ovvero quando ci siano sufficienti indizi che gli stessi siano frutto di attività illecite.
Si tratta di una materia che assume un carattere interdisciplinare e interprofessionale, sia perché istituti e principi propri del diritto penale trovano applicazione anche attraverso l’intervento di soggetti estranei all’ambito giurisdizionale – gli amministratori giudiziari –, sia perché le fasi di accertamento del patrimonio confiscabile e dei diritti dei terzi necessitano di nozioni e valutazioni di natura civilistica e fiscale. Basti pensare al fatto che la norma dedicata alla confisca di prevenzione (art. 24 del DLgs. 159/2011) viene arricchita attraverso un esplicito riferimento alla impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.
Tale precisazione viene inserita, dalla stessa L. 161/2017, anche nell’ambito della confisca “allargata” di cui all’art. 12-sexies del DL 306/1992; norma ulteriormente specificata, in sede di conversione del DL 148/2017, con l’aggiunta dell’inciso “salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”.
L’aspetto di maggiore rilievo per i commercialisti resta, tuttavia, quello attinente alla gestione dei beni sequestrati o confiscati.
In tale ambito il documento in esame evidenzia le possibili “occasioni professionali” che possono derivare dalla riforma: oltre al ruolo tradizionale dell’amministratore giudiziario ex art. 35 del DLgs. 159/2011 (oggi limitato alla possibilità di tre incarichi), vi sono le figure degli amministratori nominati ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis, del coadiutore, del revisore dei bilanci e del perito dell’ANBSC, del componente del CdA o dell’Organismo di vigilanza nominati dall’amministratore giudiziario, oltre a vari ruoli di consulente, di attestatore o di perito che lo Speciale provvede specificamente ad elencare.
Al fine di supportare i professionisti in tali incarichi, vengono dettagliate le diverse norme oggetto di riforma, per poi passare ad analizzare, nell’ultimo paragrafo, i rapporti con i terzi creditori e con le procedure concorsuali (per queste ultime il riferimento resta la decisione di Cass. SS.UU. n. 29951/2004).