La sanatoria riguarda gli investimenti illecitamente detenuti all’estero dai frontalieri e dai soggetti in precedenza fiscalmente residenti all’estero

Di Salvatore SANNA

In sede di conversione in legge del DL 148/2017 – che si è conclusa ieri con la sua approvazione definitiva – è stata introdotta una sorta di mini voluntary disclosure con l’obiettivo di consentire la regolarizzazione delle violazioni relative al quadro RW (art. 4del DL 167/90) per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all’estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa.

In particolare, possono beneficiare di questa procedura i soggetti:
– residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
– oppure che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

A questo proposito, non è chiaro se anche i soggetti cointestatari o che possiedono una delega su tali conti e libretti possano aderire alla nuova procedura prevista per il 2018.
In merito ai lavoratori frontalieri, l’esonero dalla compilazione del quadro RW introdotto dal DL 78/2010 viene riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero.

Qualora il lavoratore fosse rientrato in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta, poteva usufruire del predetto esonero sempreché, entro 6 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, non detenesse più le attività all’estero.
Diversamente, tale contribuente può aderire alla sanatoria introdotta in sede di conversione del DL 148/2017 nel caso avesse omesso di indicare nel quadro RW gli investimenti detenuti all’estero dopo aver cessato il proprio status di frontaliere.

L’ambito di applicazione della mini voluntary disclosure viene circoscritto ai redditi prodotti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) e d), del TUIR, ossia i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo. Tuttavia, per espressa previsione normativa, questo regime viene esteso anche alle attività derivanti dalla vendita di beni immobilidetenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Per procedere con la regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero, anche ai fini delle imposte sui redditi, occorre provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Nonostante la disposizione non preveda un richiamo esplicito al riguardo, si auspica che il versamento del 3% comprenda anche le eventuali IVIE e IVAFE dovute.

Possibile l’autoliquidazione del dovuto

Ai fini dell’adesione alla procedura, occorre presentare l’istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018. Come è stato previsto per la proroga della voluntary disclosure, gli autori delle violazioni possono versare in autoliquidazione, ossia provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
Anche in questo caso, sarà possibile ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2018.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
In merito, si osserva che secondo il tenore letterale della norma, che utilizza il verbo “possono” in riferimento ai soggetti aderenti, l’autoliquidazione dovrebbe costituire una facoltà e non un obbligo ai fini dell’adesione alla procedura. Ciò dovrebbe valere nonostante la norma abbia introdotto un’imposta sostitutiva forfetaria da applicarsi agli attivi esteri e non preveda alcun costo aggiuntivo nel caso in cui non si optasse per l’autoliquidazione.

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 per le sole attività oggetto della mini voluntary disclosure in argomento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

La mini voluntary disclosure non si applica alle attività ed alle somme già oggetto della prima collaborazione volontaria prevista nel 2015, ossia quella introdotta dalla L. 186/2014 e prorogata dal DL 153/2015. In merito, la nuova disposizione afferma che non si darà luogo al rimborso delle somme già versate.