La non applicazione delle sanzioni è limitata ai soli errori prima della circolare n. 27/2017, purché l’IVA sia stata assolta

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Per gli errori connessi all’applicazione dello split payment derivanti dalle modifiche di cui al DL 50/2017, la circolare n. 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’inapplicabilità delle sanzioni prima della data di emanazione della stessa (7 novembre 2017) e alla condizione che l’IVA sia stata assolta, dal fornitore o dall’acquirente, ancorché in modo irregolare.
La soluzione della circolare n. 27/2017 è comprensibile, se si ricorda che gli elenchi definitivi delle società soggette alla disciplina dello split payment per il 2017 sono stati pubblicati sul sito del MEF, in prima battuta, solamente il 26 luglio 2017 (pertanto, 25 giorni dopo che le nuove regole impositive sono divenute efficaci) e ancora rettificati il 4 agosto, il 14 settembre e il 31 ottobre di quest’anno.

La non sanzionabilità, però, rimane confinata agli eventuali errori commessi sino al 6 novembre 2017 (lasciando presumere che gli elenchi, per il 2017, non saranno ulteriormente modificati), dopo di che le sanzioni torneranno applicabili.
Per determinare quali comportamenti siano sanzionabili e quali no, ci si attiene ragionevolmente alla data di emissione della fattura: quindi, per le operazioni riferite a fatture emesse a decorrere dal 7 novembre 2017 sono irrogabili le sanzioni ordinarie.

Per quanto riguarda il cedente o prestatore, la sanzione è da 1.000 a 8.000 euro nel caso di mancata indicazione sulla fattura della dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” (art. 9 comma 1 del DLgs. 471/97). Infatti, per il resto, la fattura presenta identiche caratteristiche vuoi che sia relativa ad un’operazione effettuata secondo il meccanismo dello split payment ovvero secondo le modalità ordinarie di applicazione dell’IVA.
La circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2015 indicava la non applicazione della predetta sanzione nell’ipotesi in cui il fornitore si fosse attenuto alle indicazioni fornite dalla Pubblica Amministrazione acquirente in merito all’inclusione della stessa nell’ambito soggettivo dello split payment.

Con la riforma di cui all’art. 1 del DL 50/2017 e delle relative norme di attuazione (artt. 5-bis e 5-ter del DM 23 gennaio 2015, come modificato dai successivi DM del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017), ai fini dell’ambito soggettivo dello split payment è fatto rinvio:
– per le pubbliche amministrazioni, al sussistere degli obblighi di fatturazione elettronica;
– per le società, alla pubblicazione dei già menzionati elenchi sul sito del dipartimento delle finanze del MEF e, per le quotate, all’inclusione nell’indice FTSE MIB.
Dunque, la circolare Agenzia delle Entrate n. 27/2017 ha “aggiornato” il precedente orientamento, limitando la non applicazione delle sanzioni al solo caso in cui i fornitori si siano attenuti alle comunicazioni fornite dalle P.A., in merito “agli acquisti promiscuidi prestazioni soggette a reverse charge”.

Se per le società è sufficiente fare riferimento agli elenchi pubblicati dal MEF (fermo restando che essi restino d’ora innanzi immutati per il 2017), per le operazioni nei confronti delle P.A. potrebbe non bastare l’individuazione di cui all’art. 5-bis del DM 23 gennaio 2015 (soggezione agli obblighi di fatturazione elettronica), dovendo considerarsi l’ulteriore elemento contenuto nella circolare n. 27/2017, vale a dire l’iscrizione dell’ente nell’elenco IPA (si veda il sito www.indicepa.gov.it), esclusi coloro che sono annoverati tra i “Gestori di pubblici servizi”.

Passando alle P.A. o alle società cessionarie o committenti, si applica la sanzione ex art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, di importo pari al 30% dell’IVA non versata o versata tardivamente, ferma la possibilità della riduzione prevista dal secondo e terzo periodo dello stesso comma 1, per i versamenti il cui ritardo non è superiore a 90 o 14 giorni.
Nel caso in cui la P.A. soggetto passivo o la società acquirente riceva una fattura con IVA inferiore rispetto a quella dovuta per un’operazione in split payment, è tenuta a versare l’imposta secondo le regole dello “split” e a regolarizzare l’operazione secondo la procedura di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97. Pertanto, la P.A. o la società acquirente, previo assolvimento dell’IVA, dovrà presentare un documento integrativorelativo alla fatturazione dell’operazione, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta, all’Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti.

Anche il fornitore può essere chiamato a regolarizzare le fatture emesse con errori in ordine all’applicazione dello split payment. In questa circostanza, però, come già evidenziato, l’irregolarità si manifesta nella sola presenza o assenza della dicitura “split payment” giacché l’IVA è comunque evidenziata sulla fattura.
È comunque richiesto, nella circolare n. 27/2017, di emettere un’apposita nota di variazione ex art. 26 comma 3 del DPR 633/72 ed emettere correttamente un nuovo documento contabile.
In alternativa, è possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla P.A. o società acquirente la corretta modalità di applicazione dell’IVA.