Entro il 30 novembre è necessario pagare il 60% delle imposte sostitutive complessivamente dovute

Di Gianluca ODETTO

Scade il prossimo 30 novembre 2017 il termine di versamento della prima rata degli importi dovuti per le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta da parte delle società che hanno operato le operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice e degli imprenditori individuali che hanno estromesso immobili strumentali.

La scadenza riguarda le operazioni effettuate a norma dell’art. 1 commi 565 e 566 della L. 232/2016: si tratta delle operazioni effettuate successivamente al 30 settembre 2016 (data limite prevista dalla L. 208/2015) e sino al 30 settembre 2017 (nuovo termine fissato a seguito della proroga disposta dalla suddetta L. 232/2016).
Per queste “nuove” operazioni occorre versare entro il 30 novembre 2017 la prima rata delle imposte sostitutive dovute, pari al 60% del totale; il rimanente 40% dovrà essere corrisposto entro il 16 giugno 2018 (scadenza prorogata al 18 giugno, in quanto il 16 giugno cade di sabato).

Questi termini sono fissi, e prescindono:
– sia dal periodo d’imposta del soggetto che ha effettuato l’operazione (che può essere indifferentemente solare o non solare);
– sia dalle circostanze a seguito delle quali l’operazione è avvenuta (con cessazione dell’attività o meno da parte del soggetto che vi ha provveduto);
– sia ancora dal soggetto che ha effettuato l’operazione (persona fisica, società di persone o società di capitali).

I codici tributo per i versamenti in questione sono quelli previsti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 del 13 settembre 2016:
– “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione in società semplice;
– “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione o della trasformazione;
– “1127”, per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per l’estromissione operata dall’imprenditore individuale.

Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri previsti dal DLgs. 241/97; conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente, anche se rispetto al passato occorre osservare le più gravose regole per la compensazione introdotte dal DL 50/2017, le quali riguardano naturalmente anche l’adempimento in questione.

Sul punto, va ricordato come la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 1° giugno 2016 abbia chiarito che le operazioni agevolate si perfezionano con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
A differenza di altre misure agevolative (es. rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni), quindi, non riveste condizione di efficacia il corretto e tempestivo versamento dell’imposta sostitutiva; al contrario, eventuali omessi, ritardati o insufficienti versamenti dell’imposta conducono all’iscrizione a ruolo degli importi non versati (fatta salva la possibilità di regolarizzare spontaneamente le violazioni con il ravvedimento), ma non possono in alcun modo determinare la perdita dei benefici fiscali.

Possibile ravvedere omessi o tardivi versamenti

Questo principio è stato però derogato, nella successiva risoluzione n. 54 del 2 maggio 2017, per le operazioni riepilogate in dichiarazioni che non contenevano nel quadro RQ il prospetto delle operazioni agevolate (era tale il modello UNICO 2016 SP); in questi casi, secondo l’Agenzia delle Entrate l’efficacia delle operazioni agevolate è vincolata al rispetto del comportamento concludente e, pertanto, l’opzione si intende validamente esercitata laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento dell’imposta sostitutiva; questo sarebbe, peraltro, l’unico caso in cui si richiederebbe, per “consolidare” l’agevolazione, il versamento dell’imposta dovuta (altrimenti non richiesto quale condizione essenziale), e la soluzione non appare quindi equa.

Per i versamenti da effettuare entro il prossimo 30 novembre 2017 il principio della risoluzione n. 54/2017 dovrebbe, però, trovare applicazione in casi molto limitati, essendo relativo a situazioni (ad esempio, assegnazioni effettuate nel periodo 2016 “ante liquidazione”, o da società sciolte nel 2016 senza il procedimento di liquidazione) per cui nella maggior parte dei casi i versamenti dovevano già essere effettuati entro il 30 novembre 2016 ed entro il 16 giugno 2017.