Necessaria una verifica puntuale dei soggetti esonerati e dei soggetti tenuti alla presentazione
Entro il termine del 30 novembre 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con riferimento alle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali) relative ai mesi di luglio, agosto e settembre (terzo trimestre) 2017.
La scadenza del termine del 30 novembre riguarda le sole liquidazioni periodiche, essendosi persa la coincidenza dell’adempimento con la comunicazione dei dati delle fatture.
Tra le questioni più delicate connesse alla comunicazione LP si annoverano:
– la presenza di liquidazioni “a zero”, derivanti dall’assenza di operazioni attive nel periodo di riferimento oppure dall’effettuazione di sole operazioni esenti o non imponibili nel periodo;
– la compilazione del quadro VP del modello in presenza di operazioni in reverse chargee split payment.
I soli soggetti esonerati dalla comunicazione ex art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010 sono coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”.
Come indicato nelle risposte alle FAQ del 26 maggio 2017, l’obbligo di invio della comunicazione LP non ricorre per i soggetti passivi che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se non emergono crediti IVA da riportare dal secondo trimestre 2017 e in assenza di operazioni attive/passive per il terzo trimestre, si è esonerati dalla presentazione della comunicazione.
La stessa regola vale per i soggetti con liquidazioni mensili: è l’ipotesi del soggetto passivo che non ha effettuato operazioni per il mese di settembre 2017 e che non ha riportato alcun credito IVA dal mese di agosto; in questa circostanza può non essere presentato il modulo VP riferito al mese di settembre.
Inoltre, come già descritto in precedenza, sono esonerati dalla dichiarazione annuale e quindi dalla comunicazione LP i soggetti passivi che effettuano solo operazioni esenti, sempreché non vengano effettuati acquisti in reverse charge, il che fa venir meno le condizioni di esonero e rende dovuta la comunicazione (si veda “Soggetti esenti non sempre esclusi dall’invio delle liquidazioni IVA” del 13 settembre 2017).
Un’altra ipotesi di decadenza dal regime di esonero dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche riguarda i produttori agricoli che passino dal regime speciale dell’agricoltura al regime IVA ordinario, con conseguente obbligo di rettifica della detrazione.
Diversamente dalla generalità dei casi, nei quali la rettifica della detrazione si opera solo nella dichiarazione annuale IVA, per i produttori agricoli è possibile operare la rettifica già nella prima liquidazione periodica successiva al cambio di regime (R.M. 2 febbraio 1999 n. 10). In questa ipotesi, va presentata la comunicazione LP e il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore, derivante dal passaggio nel regime IVA ordinario, è incluso nel rigo VP5.
Le operazioni attive in reverse charge si indicano nel rigo VP2, per la sola base imponibile IVA. Gli acquisti con il meccanismo del reverse charge (es. acquisti intracomunitari), invece, si indicano nel rigo VP3 (base imponibile) e nei righi VP4 e VP5 (imposta). Nel rigo VP5 l’imposta è indicata solo se non vi sono limiti alla detrazione.
Le operazioni attive in split payment si indicano anch’esse nel rigo VP2, ma la relativa IVA (esposta sulla fattura) non dovrà essere computata nel rigo VP4.
Le società che sono destinatarie di operazioni passive in split payment (a decorrere dal 1° luglio 2017) riportano nel rigo VP4 l’imposta dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati. Tenuto conto che la prima liquidazione per gli acquisti in split payment è prevista per il 18 dicembre 2017 (art. 2 comma 3 del DM 27 giugno 2017), coloro che ancora non hanno computato nelle liquidazioni periodiche l’IVA a debito derivante dalle operazioni in parola possono ritenersi esclusi dall’indicazione di tale imposta nel rigo VP4 per il terzo trimestre 2017.
Il suddetto esonero non riguarda le società che hanno optato per il versamento diretto all’Erario dell’IVA ai sensi dell’art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015, modificato dal DM 27 giugno 2017.
Le sanzioni per le comunicazioni LP omesse, incomplete o infedeli sono comprese tra 500 e 2.000 euro.
Se l’invio del modello, per il terzo trimestre 2017, è effettuato entro il 15 dicembre 2017, la sanzione si riduce a 27,78 euro, se viene versata entro il 28 febbraio 2018, beneficiando del ravvedimento operoso.
Se, invece, l’invio del modello avvenisse nel periodo tra il 16 dicembre 2017 e il 28 febbraio 2018, la sanzione da versare, entro il 28 febbraio 2018, a fronte del perfezionarsi del ravvedimento, sarebbe pari a 55,56 euro.