A seguito dell’estensione dell’ambito applicativo da parte del DL 50/2017, è stata prevista una disciplina di favore per i versamenti
L’art. 1 del DL 50/2017 ha esteso la platea dei “destinatari” delle operazioni in split payment, con effetti a valere per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Fino a tale data, infatti, la disciplina dello split payment riguardava solamente determinate categorie di Pubbliche Amministrazioni.
Quindi, con le modifiche del DL 50/2017, sono state intercettate anche una serie di società pubbliche, controllate dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali, oltre alle 40 società quotate nell’indice FTSE MIB.
Le categorie di società nei confronti delle quali si applica lo split payment dal 1° luglio 2017 sono indicate nel comma 1-bis, lettere da a) a d), dell’art. 17-ter del DPR 633/72.
Inoltre, come previsto dall’art. 5-ter del DM 23 gennaio 2015, per individuare le specifiche società interessate dallo split payment, per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, il MEF ha pubblicato appositi elenchi, da ultimo rettificati in data 31 ottobre 2017.
Ai fini dell’assolvimento dell’IVA, le società soggette alla speciale disciplina (o le P.A. commerciali) possono scegliere di far coincidere l’esigibilità dell’imposta non più soltanto con il momento del pagamento del corrispettivo o con il momento di ricezione della fattura (se anteriore al pagamento), bensì, in alternativa, con il momento di registrazione della fattura (anche in questo caso solo se anteriore al pagamento).
Anche per il computo dell’IVA a debito, viene data una doppia possibilità alla società (o P.A.) cessionaria o committente di operazioni in split payment:
– una prima soluzione consiste nel materiale versamento dell’IVA con modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo;
– una seconda soluzione, alternativa alla prima, consiste nell’annotare le fatture ricevute anche nel registro IVA vendite (entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente), computando l’imposta a debito nelle liquidazioni periodiche relative al mese o trimestre in cui si è verificata l’esigibilità.
In sede di prima applicazione dell’art. 1 del DL 50/2017, è stata prevista (art. 2 comma 3 del DM 27 giugno 2017) un’agevolazione, ai fini dell’assolvimento dell’IVA da “split payment”, per le società destinatarie di operazioni in split payment dal 1° luglio 2017.
In deroga alle regole ordinarie previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del DM 23 gennaio 2015, per le società che computano l’imposta a debito nelle liquidazioni periodiche, è consentito di annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare l’eventuale versamento dell’imposta, entro il 18 dicembre 2017.
Gli istituti bancari e assicurativi, però, registrano le fatture passive (e, dunque, liquidano l’IVA) secondo gli specifici termini previsti dal DM 12 febbraio 2004 e dal DM 30 maggio 1989.
Per le società che, invece, avessero adottato la modalità del versamento direttoall’Erario mediante F24, non risulta chiaro:
– se possa applicarsi parimenti il termine del 18 dicembre;
– se si applichi il termine di oggi 16 novembre 2017 (riservato alle sole P.A. secondo la lettera dell’art. 2 comma 2 del DM 27 giugno 2017);
– o ancora, se l’imposta avrebbe dovuto essere versata mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di esigibilità (ad esempio, per il mese di luglio 2017, entro il 20 agosto 2017) come richiesto dall’art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015; il fatto che i codici tributo siano stati identificati solo in data 10 novembre 2017 non depone a favore di quest’ultima tesi (risoluzione n. 139/2017).
Ulteriori interrogativi riguardano la possibilità, per le P.A. che operano in ambito commerciale, di effettuare il versamento dell’IVA da split payment che diviene esigibile tra il 1° luglio e il 30 novembre 2017, entro il prossimo 18 dicembre. L’art. 2 comma 3 del DM 27 giugno 2017 (e così la recente circolare n. 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate) prevede tale possibilità per le sole “società” e non anche per le P.A. che effettuano attività commerciale.
Una interpretazione che si fondi sul mero dato letterale della norma citata non darebbe spazio alle P.A. per rinviare al 18 dicembre 2017 le liquidazioni dell’IVA derivante da acquisti in split payment.
Il caso riguarda, ad esempio, gli ordini professionali, ricompresi nella disciplina dello split payment solo a partire dal 1° luglio 2017.
Per le P.A. con liquidazioni mensili, quindi, il primo termine sarebbe già decorso il 20 agosto 2017 (per il mese di luglio 2017), mentre per il terzo trimestre 2017 si dovrebbe considerare il termine di oggi, 16 novembre 2017. Pare possibile sostenere, però, sulla base della ratio della norma, che l’art. 2 comma 3 del DM 27 giugno 2017 voglia riferirsi non alle sole “società” ma a tutti gli enti commerciali che, avvalendosi della procedura di cui all’art. 5 comma 1 del DM 23 gennaio 2015, intendano assolvere gli obblighi di split payment con il metodo della doppia registrazione contabile, sul registro IVA vendite e sul registro IVA acquisti (salvo indetraibilità).
In questo senso, si è espressa l’informativa CNDCEC n. 59 di ieri, essendo stata interpellata per le vie brevi l’Agenzia delle Entrate sul punto.