La comunicazione sarà poi abolita dal 2019 in ragione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato, nella fase di conversione del DL 148/2017, modifica la disciplina relativa alla comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, tenendo conto degli impegni assunti dal Governo nella risoluzione parlamentare n. 7-01355 del 10 ottobre 2017.
Le novità più significative, che recepiscono le principali “censure” alla comunicazione da parte degli organi di categoria, consistono:
– nella facoltà, per i soggetti passivi IVA, di trasmettere i dati con cadenza semestraleanche per l’anno d’imposta 2018, invece che trimestralmente (in via transitoria, un invio semestrale era contemplato per il solo 2017 ex art. 4 comma 1 del DL 193/2016);
– nella possibilità di comunicare i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro;
– nella riduzione dei dati informativi delle fatture emesse e ricevute, necessari per inviare la comunicazione.
In particolare, secondo l’emendamento approvato, i soli dati obbligatori saranno limitati:
– alla partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale;
– alla data e al numero della fattura;
– alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Come detto, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente con il documento di cui all’art. 6 del DPR 695/96, sarà sufficiente trasmettere i dati relativi a quest’ultimo invece che quelli dei singoli documenti di piccolo importo.
Nella fattispecie, i dati da trasmettere comprendono almeno:
– la partita IVA del cedente o prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture attive;
– la partita IVA del cessionario o committente, per il documento riepilogativo delle fatture passive;
– la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota IVA applicata.
Pur non essendo espressamente specificato, queste “semplificazioni” nell’invio dei dati possono ritenersi applicabili già per la comunicazione relativa al secondo semestre 2017 (entro il 28 febbraio 2018).
Sotto il profilo dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture, viene previsto l’esonero per:
– le amministrazioni pubbliche ex art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
– i produttori agricoli di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/72 (a prescindere, quindi, dalla circostanza che i terreni relativi all’attività si trovino a una quota superiore a 700 metri di altitudine).
L’emendamento approvato dispone che un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisca le modalità attuative delle nuove disposizioni legate alla comunicazione dei dati delle fatture.
Si ricorda che, sulla base del Ddl. di bilancio 2018, la comunicazione sarà abolita a decorrere dall’anno d’imposta 2019 in ragione dei sopravvenuti obblighi, per tutti i soggetti passivi IVA, di emissione della fattura esclusivamente in forma elettronica.
Si stabilisce inoltre che non vi saranno conseguenze sul piano sanzionatorio ex art. 11commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
La disapplicazione delle sanzioni vale sia per la comunicazione dei dati ex art. 21 del DL 78/2011 (regime obbligatorio) che per la comunicazione opzionale ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Peraltro, viene abolito lo specifico regime sanzionatorio previsto per la comunicazione opzionale (art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97), riconducendo tutte le violazioni per la comunicazione dei dati delle fatture alla disciplina di cui all’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 (sanzione di due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con possibilità di ridurre il tutto alla metà se l’invio dei dati viene effettuato entro 15 giorni dal termine di legge).
Dovrà, però, ancora essere definito se il limite massimo della sanzione:
– debba essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri oggetto della comunicazione;
– ovvero se possa essere parametrato alla cadenza semestrale dell’adempimento (il massimo sarebbe, quindi, pari a 1.000 o 500 euro per il semestre).