In base all’emendamento all’OIC 12, sono escluse le sole rettifiche derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili
Tutte le rettifiche dei ricavi di vendita devono essere portate a riduzione dei ricavi, a eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.
Questo è il chiarimento proposto nell’emendamento all’OIC 12, in pubblica consultazione fino al 13 novembre 2017.
Va ricordato che l’OIC 12 aggiornato nel 2016 prevede che le rettifiche di ricavi relative a componenti positivi di competenza dell’esercizio siano portate a riduzione della voce ricavi.
In particolare, i ricavi di vendita devono essere indicati al netto di (art. 2425-bis comma 1 c.c.):
– resi, abbuoni e premi;
– imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;
– sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Si tratta di sconti che in genere vengono concessi al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio.
Gli sconti di natura finanziaria, come gli sconti di cassa o pronta cassa per pagamento in contanti, costituiscono invece oneri finanziari e pertanto devono essere classificati nella voce C.17.
Si tratta, in questo caso, di sconti rilevati al momento dell’incasso o del pagamento, che non possono essere portati a rettifica dei ricavi delle vendite o delle prestazioni.
L’OIC 12 in vigore, per quanto riguarda le rettifiche relative a ricavi riferite a esercizi precedenti, prende in considerazione soltanto quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, prevedendo che siano rilevate in applicazione dell’OIC 29 (§ 50).
Il principio contabile nella versione attualmente applicabile, in attesa dell’approvazione degli emendamenti, non esplicita pertanto quale debba essere la classificazione nel Conto economico, ad esempio, di resi e premi di competenza degli esercizi precedenti.
Si tratta di costi e ricavi che, a seguito dell’eliminazione dell’area dei proventi e oneri straordinari, devono essere classificati nell’ambito del valore della produzione.
Se anche si dovessero qualificare tali operazioni impropriamente quali errori, si pensi, ad esempio, ai resi relativi a precedenti esercizi (non si tratta di errori ma di stime), l’OIC 29 si limita a precisare che nel caso di errori non rilevanti la correzione deve essere rilevata a Conto economico, ma non indica la classificazione (nel caso di errori rilevanti, la correzione non produce effetti a Conto economico, ma deve avvenire a patrimonio netto con contropartita utili portati a nuovo).
Si possono ipotizzare le seguenti alternative per la classificazione:
– voce “A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (a seguito di modifica dell’attuale OIC 12, il quale specifica che si deve trattare di rettifiche di ricavi “di competenza dell’esercizio”);
– voce “A.5 – Altri ricavi e proventi”, al fine di non rettificare i ricavi di competenza dell’esercizio;
– voce “B.14 – Oneri diversi di gestione”.
Con l’emendamento all’OIC 12 in pubblica consultazione, l’OIC ha emendato il paragrafo 50 dell’OIC 12, per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione dei ricavi a eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.
Il documento propone infatti di eliminare la precisazione “di competenza dell’esercizio” nel paragrafo 50 in cui si disciplina il tema delle rettifiche ai ricavi.
L’indicazione, se approvata in tal senso, sarà da applicare “ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva”.