La proposta liquidatoria sarà ammissibile solo in presenza di finanza esterna e garanzia del pagamento minimo del 20% dei creditori chirografari
L’art. 6 della L. 155/2017, recante la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, prevede l’introduzione di importanti novità con riguardo all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, che dovrà essere orientata a privilegiare le soluzioni che perseguono il ripristino o la salvaguardia della continuità aziendale.
È, infatti, prospettata l’ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoriaesclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: in ogni caso, deve essere assicurato il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari (art. 6, comma 1, lett. a) della L. 155/2017).
Al di fuori di tale ipotesi meramente realizzativa, sarà ammissibile solo il concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis L. fall.), la cui disciplina sarà significativamente innovata: in primo luogo, sarà stabilito che il piano può contenere – salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione – una moratoria per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore a un anno, riconoscendo in tal caso, a questi creditori, il diritto di voto.
Verrà confermata la possibilità che il piano di concordato con continuità aziendale preveda la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, con l’aggiunta, tuttavia, di una specifica condizione: “possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale”. Sarà, inoltre, precisato che la normativa sul concordato con continuità sarà applicabile anche qualora l’azienda formi oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato prima della domanda (art. 6, comma 1, lett. l) della L. 155/2017).
È altresì contemplata la regolamentazione del trattamento del credito IVA – anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto dell’orientamento della Corte di Giustizia Ue (art. 6, comma 1, lett. q) della L. 155/2017) – e la revisione della disciplina delle misure protettive, con peculiare riguardo alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, qualora non arrechino beneficio al buon esito della procedura (art. 6, comma 1, lett. c) della L. 155/2017).
Sarà pure integrata la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti (art. 6, comma 1, lett. i) della L. 155/2017):
– i presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento;
– il procedimento e il ruolo del commissario giudiziale;
– gli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura;
– la decorrenza e la durata nell’ipotesi di sospensione;
– la competenza per la determinazione dell’indennizzo e i relativi criteri di quantificazione.
I decreti attuativi dovranno anche individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, oltre al caso in cui vi siano creditori assistiti da garanzie esterne (art. 6, comma 1, lett. e) della L. 155/2017).
Il legislatore delegato dovrà, inoltre, fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, attribuendo al Tribunale anche poteri di controllo in ordine all’attuabilità economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale (art. 6, comma 1, lett. d) e f) della L. 155/2017).
Sarà anche determinata l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura.
Il riconoscimento della prededucibilità ai crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda di concordato – compresa quella con riserva, o “in bianco”, di cui all’art. 161, comma 6 del RD 267/42 – nonché del piano, della proposta e della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 (advisor, attestatore, perito, ecc.) sarà subordinato all’effettiva apertura della procedura e, quindi, all’emanazione del decreto di ammissione da parte del Tribunale (art. 6, comma 1, lett. d) della L. 155/2017).
È, infine, previsto il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamenti alle imprese in crisi, attribuendo stabilità alla prededuzione di quelli autorizzati dal giudice, nell’ipotesi di successiva liquidazione giudiziale – ovvero della procedura che sostituirà il fallimento – oppure amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori (art. 6, comma 1, lett. p) della L. 155/2017).