Dovrebbe valere la salomonica procedura della circolare n. 42/2016 delle Entrate
Grazie al DPCM dello scorso 26 luglio, il termine per la presentazione del modello 770/2017 è stato posticipato dal 31 luglio 2017 al 31 ottobre 2017.
Ciò non rileva solo, come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Modello 770 omesso ravvedibile sino al 29 gennaio 2018” del 20 ottobre 2017), in relazione ai termini per il ravvedimento operoso sulla tardiva dichiarazione, ma anche per sanare, con la “procedura semplificata” indicata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42 del 2016, la dichiarazione infedele.
Si tratta della dichiarazione da cui emergono compensi da assoggettare a ritenutainferiori a quelli reali, violazione che, nella misura base, è punita con una sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate.
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione infedele sanata entro i novanta giorni è equiparata ad una dichiarazione inesatta, ovvero ad una dichiarazione contenente errori che, da un lato, possono incidere sui controlli ma, dall’altro, non cagionano alcuna evasione d’imposta.
Ciò, che all’evidenza è privo di riscontro normativo, nasce dall’esigenza di evitare che sia più conveniente ravvedere una omessa dichiarazione nei novanta giorni (violazione più grave dell’infedele) rispetto ad una dichiarazione infedele.
Nell’omessa dichiarazione, infatti, è lo stesso art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97 che prevede il ravvedimento con sanzione ridotta al decimo del minimo.
La procedura indicata nella circolare n. 42/2016 si ritiene applicabile al modello 770, non sussistendo ragioni ostative a ciò. Siamo sempre in presenza di una dichiarazione, che, al pari del modello REDDITI e della dichiarazione IVA, può essere ravveduta se presentata in maniera infedele.
Per prima cosa, entro i novanta giorni, dunque entro il 29 gennaio 2018, occorre:
– presentare la dichiarazione integrativa indicando correttamente i compensi e gli altri proventi da assoggettare a ritenuta;
– pagare 55,56 euro per la violazione dichiarativa.
L’importo di 55,56 euro deriva dalle seguenti considerazioni.
In primo luogo, per le Entrate, come detto, la dichiarazione infedele sanata entro i novanta giorni è assimilata ad una dichiarazione inesatta, quindi il minimo, essendo una dichiarazione del sostituto d’imposta, non è di 250 euro ma di 500 euro (si applica non il primo bensì il terzo comma dell’art. 8 del DLgs. 471/97).
Il minimo di 500 euro va ridotto al nono, essendo un ravvedimento operoso entro novanta giorni dalla violazione. Si rientra tecnicamente nella lettera a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, che contempla la riduzione della sanzione al nono del minimo (non, invece, nella lettera c) con riduzione al decimo del minimo, lettera circoscritta alla dichiarazione omessa).
Non è però finita qui.
Bisogna, se del caso, ravvedere anche l’eventuale omessa applicazione e/o versamento delle ritenute, riducendo la relativa sanzione a 1/8 (la riduzione, a seconda delle ipotesi, deve essere operata sul 20% oppure sul 30%, si rinvia alla circolare Eutekne n. 9 del 19 ottobre 2017 per approfondimenti).
Come di consueto, occorre anche versare le ritenute e gli interessi legali, in modo cumulativo nel modello F24.