La circolare n. 26/2017 dell’Agenzia analizza le nuove norme anti abuso coordinandole con le clausole di salvaguardia per il 2016 e il 2017
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 26 ottobre 2017, la circolare n. 26, rubricata “Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE”. Contrariamente a quanto poteva attendersi, i chiarimenti non hanno toccato le molte novità che hanno interessato l’agevolazione prima con la L. 232/2016, poi con il DL 50/2017 e, da ultimo, con il DM 3 agosto 2017, che ne ha riscritto le disposizioni attuative. Sono state analizzate, invece, due sole tematiche, rappresentate dai riflessi sugli interpelli della proroga dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e dalla decorrenza della nuova disciplina antielusiva.
Il primo aspetto risulta di semplice comprensione, in quanto l’Agenzia certifica di fatto che, in virtù della proroga generalizzata al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione del modello REDDITI 2017 disposta dal DPCM 26 luglio 2017, anche le istanze di interpello probatorio aventi ad oggetto il periodo d’imposta 2016 possono essere validamente presentate entro il medesimo termine; conseguentemente, tutte le istanze presentate tra il 1° ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017 vanno considerate pienamente ammissibili.
Più delicata è invece la seconda tematica, relativa alla nuova disciplina antielusivacontenuta nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017, disposizione che ha sostituito – con un inasprimento delle norme anti abuso – l’art. 10 del DM 14 marzo 2012 sotto più profili:
– l’espressa ricomprensione delle società di persone tra i soggetti appartenenti al gruppo le cui operazioni innescano la disciplina antielusiva;
– la riduzione della base ACE anche se le operazioni infragruppo (tipicamente, i conferimenti operati a favore di società controllate) hanno come controparte una società che non può beneficiare dell’agevolazione (ad esempio, una società non residente);
– l’introduzione di apposite casistiche (società quotate e fondi di investimento localizzati in Stati “collaborativi”) in presenza delle quali non occorre effettuare “indagini” sulla compagine sociale all’atto di conferimenti provenienti dall’estero.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, in primo luogo, che queste nuove disposizioni, in ossequio al principio generale stabilito dall’art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, trovano applicazione dal periodo d’imposta 2018 (periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma – il DM 3 agosto 2017 – che le ha introdotte).
Si pone, però, un problema di coordinamento con l’art. 12 dello stesso DM attuativo, il quale ha previsto apposite clausole di salvaguardia per le imprese che non si sono uniformate al contenuto dello stesso. La circolare prende correttamente atto che, come già si poteva evincere dalla Relazione al DM 3 agosto 2017, per i periodi d’imposta 2016 e 2017 i comportamenti posti in essere dalle imprese sono comunque salvaguardati, “a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa”.
Ciò posto, però, secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbe preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni presentate in relazione alla disciplina antielusiva. Sembra pertanto di comprendere che, secondo l’Amministrazione finanziaria, quanto evidenziato nella dichiarazione per gli effetti delle clausole anti abuso venga considerato immodificabile, e ciò anche per le annualità ante 2016 (non vi sarebbe, in altre parole, la facoltà di adozione anticipata, se più favorevole, della disciplina antielusiva contenuta nel DM 3 agosto 2017). Per il 2016 e per il 2017 l’impresa potrebbe, invece, scegliere di applicare le nuove disposizioni contenute nell’art. 10 del nuovo DM attuativo, così come di non applicarle (rimandandone, quindi, l’adozione al 2018), senza però che ciò possa essere passibile di ripensamento.
In considerazione del fatto che, per quanto riguarda il 2016, i termini per la presentazione sono di fatto in scadenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile un periodo di tolleranza di 90 giorni entro il quale rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata.
Questa linea interpretativa porrà, presumibilmente, qualche problematica, in quanto trascura il fatto che l’integrazione potrebbe essere dovuta ad errori materiali; in queste situazioni, pur non espressamente prese in considerazione dalla circolare, l’emendabilità dovrebbe comunque essere garantita.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, da ultimo, che la nuova disciplina antielusiva deve essere applicata – o disapplicata, sino al 2017 – in toto: non è, quindi, possibile scegliere quali delle nuove norme anti abuso recepire nel periodo transitorio e quali invece rimandare al 2018.