In base al Ddl. di bilancio, per quanto riguarda gli iper-ammortamenti dovrebbe continuare ad applicarsi la maggiorazione del 150%

Di Pamela ALBERTI

Il Ddl. di bilancio 2018 prevede la proroga per il 2018 di super e iper-ammortamenti, modificando però alcuni tratti delle agevolazioni.
Quanto ai super-ammortamenti, stando al testo in bozza, la maggiorazione dovrebbe scendere dall’attuale 40% al 30%.
Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarebbe maggiorato del 30%.
Il testo in bozza specifica inoltre che tale maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8 della L. 232/2016: pertanto, sono esclusi i beni che beneficiano della precedente versione del super-ammortamento.

In merito all’ambito oggettivo, sembrerebbero completamente esclusi dai super-ammortamenti 2018 i veicoli.
Stando al testo in bozza, l’esclusione riguarderebbe tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR; sarebbero, quindi, esclusi non solo i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lettere b) e b-bis) del citato comma 1 (già fuori dalla proroga dei super-ammortamenti per il 2017), ma anche i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lettera a) (che possono invece fruire dell’agevolazione per il 2017).

Per quanto riguarda l’iper-ammortamento, la maggiorazione del 150% prevista dall’art. 1, comma 9 della L. 232/2016 dovrebbe applicarsi anche agli investimenti in beni “Industria 4.0” materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Verrebbe, altresì, estesa al 2018 la possibilità, per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, di avvalersi della maggiorazione del 40% prevista dall’art. 1, comma 10 della L. 232/2016 con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo; pertanto, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.
Per la fruizione degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali restano fermi gli obblighi documentali di cui all’art. 1, comma 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità).

Resterebbero, inoltre, confermate le disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97 della L. 208/2015. Sono, quindi, esclusi dalle maggiorazioni i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

La sostituzione del bene non fa perdere gli iper-ammortamenti
Con specifico riferimento agli iper-ammortamenti sarebbe, poi, prevista un’integrazione alla disciplina originaria, che consentirebbe la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.

In particolare, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non verrebbe meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate. Ciò a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1, comma 11 della L. 232/2016.
Nel caso in cui il costo di acquisizione del nuovo bene sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio proseguirebbe per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.