Per il 2016 opera la causa di esclusione basata sulla congruità agli studi di settore

Di Luisa CORSO e Paola RIVETTI

L’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) determina, in certe condizioni, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica a decorrere dal periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018) per i soggetti appartenenti alle categorie economiche alle quali si riferiscono i primi 70 indici di affidabilità individuati; con riferimento al periodo di imposta 2016 (modello REDDITI 2017) continua a trovare applicazione, per tutti i soggetti, la precedente causa di esclusione basata sulla congruità e coerenza agli studi di settore.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, istituiti dall’art. 9-bis del DL 50/2017, conv. L. 96/2017, che sostituiranno progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili, esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente anche ai fini dell’accesso al regime premiale.

Infatti, l’art. 9-bis comma 11 lett. c) del DL 50/2017 convertito dispone che “in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici”, sono riconosciuti i seguenti benefici: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IVA entro determinati limiti, esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA entro i 50.000 euro annui, esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94, nonché della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 del DL 138/2011, esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, ed esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

È demandata ad un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, ai quali è collegata la graduazione dei suddetti benefici premiali; i termini di accesso ai benefici potranno essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
Andranno quindi chiarite le modalità di accesso ai benefici, specificando quali siano riconosciuti a fronte di un determinato livello di affidabilità oltre che se gli stessi possano essere concessi in maniera differenziata in relazione ai diversi gradi di affidabilità (potrebbe, essere, ad esempio il caso della riduzione dei termini di accertamento, beneficio che potrebbe astrattamente operare in misura maggiore ove il livello di affidabilità sia massimo e ridursi al decrescere dell’affidabilità).

Con particolar riferimento all’esclusione dalla disciplina delle società di comodo occorrerà specificare quale punteggio consenta di evitare le relative penalizzazioni, trattandosi, in questo caso, di un beneficio “non graduabile”.
Ai fini della fruizione dei benefici, specifica il citato art. 9-bis, rileva anche il raggiungimento di un determinato livello di affidabilità fiscale per effetto dell’adeguamento spontaneo in dichiarazione; per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono quindi indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili.

Ciò, analogamente a quanto accade con riferimento alla causa di esclusione relativa alla congruità e coerenza agli studi di settore; secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2008, § 2.6, infatti, non si qualificano come “società di comodo” le società che raggiungono il livello di congruità per effetto di adeguamento spontaneo in dichiarazione.

Si segnala che il beneficio relativo all’esclusione dalle società di comodo (così come la riduzione dei termini di accertamento e l’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento) non opera in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Come accennato, i nuovi ISA sostituiranno i parametri contabili e gli studi di settore gradualmente.
Allo stato attuale, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191552/2017, ha individuato le attività relativamente alle quali saranno approvati, con prossimo DM, i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno i corrispondenti studi di settore. Di questi, 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti.

Tali indici saranno applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018) solamente per i soggetti appartenenti alle suddette categorie; i contribuenti che invece non vi rientrano potranno continuare a fruire della causa di esclusione basata sulla congruità e coerenza agli studi di settore anche per il periodo d’imposta 2017.
Dal periodo d’imposta 2018 prenderà il via l’applicazione generalizzata del nuovo strumento con conseguente applicazione dei benefici in relazione al grado di affidabilità fiscale per tutti i soggetti.