Per le società di persone cessate senza formale liquidazione, occorre, tuttavia, osservare i termini «ordinari»
Entro il prossimo 31 ottobre i contribuenti, IRPEF ed IRES, sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, che, secondo i termini ordinari, devono essere presentate dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017, beneficiando del differimento disposto dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 26 luglio 2017.
Il quadro sopra delineato potrebbe, tuttavia, far emergere alcune particolarità con riferimento alle dichiarazioni da presentare per effetto:
– della cessazione dell’attività della società di persone senza formale liquidazione;
– della liquidazione formale della società;
– di fusioni, scissioni e trasformazioni.
Nelle suddette fattispecie, infatti, si rende necessario suddividere il periodo d’imposta al fine di poter dichiarare il reddito relativo sia alla frazione di esercizio anteriore al manifestarsi dell’evento straordinario, per il quale il DPR 322/98 detta termini di presentazione “particolari”, che al lasso di tempo successivo a tale momento, per il quale restano fermi i termini di presentazione ordinari.
Nel caso di cessazione di una società di persone senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, occorre assolvere gli obblighi dichiarativi nei termini ordinari ex art. 2 del DPR 322/98, poiché, secondo i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 50/2002, § 19.2, e n. 48/2002, § 2.1), le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, ai sensi dell’art. 5 del DPR 322/98, si applicano solo all’ipotesi di scioglimento della società mediante messa in liquidazione ordinaria.
Pertanto, una sas cessata senza formale liquidazione il 20 novembre 2016 deve trasmettere in via telematica le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo “ante cessazione” (1° gennaio 2016-20 novembre 2016):
– in forma separata utilizzando, rispettivamente, i modelli UNICO SP 2016 e IRAP 2016, in quanto il periodo “ante cessazione” è considerato come un periodo d’imposta “non solare” (ossia chiuso prima del 31 dicembre);
– entro i termini ordinari di presentazione ex art. 2 del DPR 322/98, quindi entro il prossimo 31 ottobre, termine così differito rispetto al 2 ottobre (in quanto la scadenza originaria del 30 settembre cade di sabato).
Nell’ipotesi di liquidazione formale di una società, sia di persone che di capitali, occorre, invece, fare riferimento all’art. 5 del DPR 322/98, secondo cui le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo “ante liquidazione” devono essere presentate in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento. Alla luce del differimento previsto dal DPCM 26 luglio 2017, quindi, le società di persone e le società di capitali “solari” poste in liquidazione formale con effetto dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, devono trasmettere, in via telematica, le dichiarazioni dei redditi e IRAP riferite al periodo “ante liquidazione”, entro il termine prorogato del prossimo 31 ottobre, utilizzando i “vecchi” modelli dichiarativi (UNICO 2016 e IRAP 2016).
In merito alle modalità e ai termini di presentazione delle dichiarazione dei redditi e IRAP nell’ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) è necessario fare riferimento all’art. 5-bis del DPR 322/98.
Concentrando l’analisi al caso di trasformazione, il primo comma del suddetto art. 5-bisdel DPR 322/98 dispone che in relazione alla trasformazione di una società non soggetta all’IRES (es. snc, sas) in una società soggetta a tale imposta (es. srl, spa), o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
Al fine di individuare il termine di presentazione delle suddette dichiarazioni, occorre fare riferimento alla data di efficacia dell’operazione ai fini civilistici, che assume rilevanza anche ai fini fiscali; secondo quanto chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr., tra le più recenti circ. n. 44/2007, § 6.6, e circ. n. 49/2004, § 2.17.2), il periodo d’imposta “ante trasformazione” si conclude il giorno antecedente a quello di effetto della trasformazione. Supponendo quindi una trasformazione da snc a srl “solare” con efficacia dal 10 ottobre 2016, entro il prossimo 31 ottobre vanno presentate le dichiarazioni dei redditi e IRAP riferite:
– al periodo “ante trasformazione” (1° gennaio 2016-9 ottobre 2016), che sarebbero scadute lo scorso 31 luglio (fine del nono mese successivo al 10 ottobre 2016), utilizzando i “vecchi” modelli UNICO 2016 SP e IRAP 2016;
– al periodo 10 ottobre 2016-31 dicembre 2016 (primo periodo “post trasformazione”), che sarebbero scadute il 30 settembre 2017, utilizzando i modelli REDDITI 2017 SC e IRAP 2017.