Deduzione e detrazione con aliquota unica del 30%
Sono pienamente operative le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 alle disposizioni fiscali di favore previste dall’art. 29 del DL 179/2012 con riferimento agli investimenti in start up innovative. Lo ha affermato il Ministero dell’Economia e delle finanze, in un comunicato stampa di ieri, alla luce della decisione della Commissione europea SA.47184.
Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle start up innovative.
Pertanto, dal 2017, per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui. Le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.
Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.
Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1 commi 66-68 della L. 232/2016) ha introdotto numerose modifiche al regime previgente, la cui attuazione era subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per le persone fisiche che investono nelle start up innovative, è stato previsto un aumento dell’aliquota di detrazione dall’imposta lorda dal 19% (o dal 25% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia) al 30% fino a un importo massimo di un milione di euro invece di 500.000 euro l’anno.
Per i soggetti IRES che investono in start up innovative, è stato invece previsto un aumento dell’aliquota di deduzione dal reddito imponibile dal 20% (o dal 27% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia) al 30% dell’importo investito nel capitale sociale.
Restano ferme, per quanto compatibili, le altre disposizioni attuative previste dal DM 25 febbraio 2016.
Quanto alla durata del regime di favore, è stata prevista una proroga del regime a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025.
Nella decisione della Commissione europea si legge che la durata proposta del regime va oltre il periodo di applicazione degli orientamenti sul finanziamento del rischio che restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. A tale riguardo, le autorità italiane si sono tuttavia impegnate ad adottare tutte le opportune misure necessarie per rendere il regime notificato conforme alle norme che saranno di applicazione dopo la scadenza dei suddetti orientamenti.