Laddove i componenti derivanti dal processo di attualizzazione siano rilevati a Stato patrimoniale, non si dovrebbe applicare la derivazione rafforzata
Il criterio del costo ammortizzato introdotto con il DLgs. 139/2015 comporta rilevanti novità sulla contabilizzazione dei crediti e dei debiti e in particolare dei finanziamenti infruttiferi intercompany.
È evidente che, in un sistema in cui il bilancio rappresenta il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile, la diversa rappresentazione dell’operazione assume rilevanza anche sotto il profilo fiscale.
Prima di entrare nel merito degli aspetti IRES occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c., i debiti “sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale…” (salvo le deroghe espressamente previste).
Con specifico riferimento al debito relativo a un finanziamento, quindi, in applicazione di tale criterio, alla luce anche di quanto indicato dall’OIC 19, il valore iniziale è rappresentato dal valore nominale dello stesso al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito e gli oneri e i proventi del finanziamento sono imputati a Conto economico con il metodo finanziario, determinando così il tasso di interesse effettivo. In altre parole, col criterio del costo ammortizzato s’introduce un criterio di ripartizione degli oneri finanziari che si basa sul tasso di interesse effettivo e non più su quello nominale.
Qualora, inoltre, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risultasse significativamente inferiore a quello di mercato (come nel caso dei finanziamenti infruttiferi), si rende necessario procedere all’attualizzazione del debito per tenere conto del fattore temporale (c.d. criterio del costo ammortizzato con attualizzazione).
In tali situazioni la differenza di attualizzazione che si genera alla prima iscrizione deve essere iscritta, come regola generale, tra i proventi o gli oneri finanziari del Conto economico, salvo nei casi in cui la sostanza dell’operazione o del contratto inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.
Pertanto, se dalle evidenze disponibili dovesse desumersi che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società finanziata, la differenza di attualizzazione è iscritta a incremento del patrimonio netto in capo alla società che riceve il finanziamento e a incremento della partecipazione in capo alla società finanziatrice. A Conto economico, invece, sono iscritti gli interessi figurativi determinati con il tasso di interesse effettivo.
Sotto il profilo IRES occorre, da un lato, far riferimento al principio di derivazione rafforzata stabilito dall’art. 83 del TUIR che riconosce, anche ai fini fiscali, la qualificazione, la classificazione e l’imputazione temporale di bilancio e che dovrebbe, quindi, comportare la rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile fiscale della valutazione del debito al costo ammortizzato.
Dall’altro lato, è necessario, però, considerare che il DM 3 agosto 2017 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 5 del DM 8 giugno 2011, secondo cui “nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”.
Da quanto indicato, quindi, sembrerebbe possibile affermare che la contabilizzazione del finanziamento infruttifero secondo il metodo del costo ammortizzato rileva anche fiscalmente nel caso in cui l’attualizzazione, differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri, sia imputata a Conto economico (così come rileva fiscalmente la contabilizzazione del finanziamento fruttifero senza attualizzazione). Diversamente, laddove i componenti derivanti dal processo di attualizzazione siano rilevati a Stato patrimoniale, non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, assumendo rilevanza le risultanze giuridico formali derivanti dal contratto tra le parti con la necessità di dover gestire un doppio binario civilistico fiscale. Pertanto, non assume rilevanza:
– per la società finanziata, la differenza di attualizzazione iscritta a riserva e gli interessi passivi;
– per la società finanziatrice, il maggior costo della partecipazione e gli interessi attivi.
Infine, si osserva che il tenore letterale dell’art. 4-bis citato, facendo riferimento alle operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c., introduce alcuni dubbi interpretativi. In particolare, il rinvio all’art. 2359 c.c. sembrerebbe far riferimento al solo controllo delle società e non anche ai casi di soci persone fisiche. così come non viene chiarito come gestire le situazioni in cui il controllo si realizzi o si perda in corso d’anno. In ultimo, resta da chiarire la natura fiscale della riserva iscritta a patrimonio netto.